Cassazione Penale, Ordinanza n. 07779/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato, limitandosi a ridurre la pena. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciava un'erronea interpretazione della legge penale e processuale penale in relazione alla diminuzione della pena; con il secondo si lamentava l'illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato. È stata inoltre depositata una memoria difensiva ritenuta tardiva, sostanzialmente riproduttiva dei motivi già esposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva già eliminato la recidiva e il correlato aumento di pena, rideterminando in diminuzione la sanzione. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, essendo sorretto da motivazione non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ha inoltre giudicato generica la censura relativa all'insussistenza degli elementi del concorso di persone. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 2, 5 e 7-bis c.p.
richiamati come norme incriminatrici del reato patrimoniale contestato, poi riqualificato nella forma tentata
la doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta non sindacabile nei termini prospettati in sede di legittimità
implicitamente evocato dalla questione del bilanciamento/diminuzione del trattamento sanzionatorio, risolto dalla Corte di appello con eliminazione della recidiva e dell'aumento di pena
la censura difensiva richiamava la disciplina del concorso di persone, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare in modo generico o meramente assertivo la motivazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni della riduzione o della mancata concessione.
- La doglianza sulla sussistenza degli elementi del concorso di persone nel reato deve essere specifica e puntuale: una censura generica è inammissibile.
- L'eliminazione della recidiva e del relativo aumento di pena da parte del giudice di appello integra una rideterminazione del trattamento sanzionatorio idonea a escludere la fondatezza di un motivo che assuma, in astratto, un erroneo aggravamento della pena.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →