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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36027/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte del giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria di una società garante, del credito vantato da una banca per la quota di partecipazione a un finanziamento concesso in pool a un’altra società e assistito da garanzia della società poi assoggettata a procedura. La banca propose opposizione ex art. 98 l.fall., ma il Tribunale la rigettò ritenendo che, in base alla convenzione interbancaria e al contratto di finanziamento, soltanto la banca capofila/agente fosse legittimata a manifestare la volontà del pool e ad agire per la riscossione del credito; inoltre il riferimento al mandato "congiuntamente" e altre clausole inducevano, secondo il tribunale, a qualificare il rapporto come obbligazione indivisibile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la banca dedusse violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.) e vizio motivazionale, sostenendo che le clausole escludevano la solidarietà tra finanziatori, configuravano obbligazioni divisibili ad attuazione parziaria e non attribuivano alla capofila un potere esclusivo di gestione del credito o di iniziativa giudiziale senza consenso dei partecipanti al pool.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: il Tribunale aveva interpretato in modo atomistico le clausole contrattuali, valorizzando singole espressioni e omettendo di coordinarle con l’intero impianto negoziale. In particolare non aveva considerato clausole che prevedevano il mandato dell’agente solo per gli atti espressamente previsti, il divieto per l’agente di agire in procedimenti legali o arbitrali senza previo consenso dei finanziatori e la disciplina degli effetti pro quota di eventuali azioni individuali; né aveva dato rilievo alle clausole che escludevano espressamente la solidarietà tra finanziatori e stabilivano che gli obblighi e gli effetti degli atti si producessero in proporzione alle quote di partecipazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Isernia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando i corretti criteri ermeneutici e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    richiamato come base processuale dell'opposizione proposta dalla banca avverso il mancato ammissione del credito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge nell'interpretazione del contratto

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle conclusioni scritte/memoria

  • art. 1704 c.c.

    richiamato con riferimento al mandato con rappresentanza conferito all'agente del pool bancario

  • art. 1362 c.c.

    criterio di interpretazione soggettiva che deve essere applicato insieme agli altri criteri per ricostruire la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, coordinandole in un significato unitario dell'intero negozio

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra le norme denunciate nel motivo di ricorso sui criteri ermeneutici

  • art. 1367 c.c.

    richiamato tra le norme denunciate nel motivo di ricorso sui criteri ermeneutici

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti il giudice non può arrestarsi al significato letterale di singole clausole o parole, ma deve leggere il testo nel suo complesso, coordinando reciprocamente tutte le pattuizioni per ricostruire un senso unitario e coerente dell'assetto negoziale.
  • Il criterio di cui all'art. 1363 c.c. impone un approccio sistematico: una clausola apparentemente chiara può essere ridimensionata o precisata da altre disposizioni del medesimo contratto, con particolare attenzione alla disciplina espressamente prevista per gli effetti degli atti e per i limiti dei poteri del mandatario/agente.
  • In presenza di finanziamenti in pool, la legittimazione ad agire per la riscossione del credito o per iniziative giudiziali non può essere desunta da formule isolate o dal solo conferimento di un mandato alla capofila, se il complessivo regolamento contrattuale prevede limiti all'operatività dell'agente e conserva in capo ai singoli finanziatori effetti e diritti pro quota.
  • L'esclusione espressa della solidarietà tra finanziatori e la previsione di obblighi ed effetti pro quota sono indici rilevanti per escludere la configurazione di un'obbligazione indivisibile, ove letti in coerenza con l'intero impianto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccollo ed espromissioneMandatoAzione revocatoriaAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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