Cassazione Penale, Ordinanza n. 37019/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 19 febbraio 2026, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2, c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della sua identità quale autore del fatto; con il secondo ha contestato la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 2, c.p. Con il terzo motivo ha censurato il ricorso alla motivazione per relationem rispetto al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Con il quarto ha lamentato l’incongruità della pena irrogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi non formulavano effettive censure di legittimità, ma proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi, senza criticare l’iter argomentativo della sentenza né dedurre travisamento della prova. Il terzo motivo era privo della necessaria specificità, perché formulato in termini assertivi e senza un’effettiva critica alla motivazione impugnata. Il quarto motivo sollecitava irritualmente un diverso apprezzamento della pena. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis e 625, n. 2, c.p.
Rilevato che Alessandro Giallorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la configurabilità del reato, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è riconducibile a colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata qui in euro 3.000.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure di legittimità che, anziché individuare vizi della motivazione o violazioni di legge, si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi probatori, senza confrontarsi con l’iter argomentativo della decisione impugnata.
- La doglianza sulla motivazione è priva di specificità quando si risolve in enunciati assertivi e non critica effettivamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La contestazione dell’entità della pena è inammissibile quando si limita a sollecitare un diverso apprezzamento, senza formulare una specifica censura di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende è disposto quando l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa del ricorrente.
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