Cassazione Penale, Sentenza n. 46849/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità). Motivi dedotti: 1) vizi motivazionali e violazione di legge sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che l'imputato aveva già declinato le esatte generalità prima degli accertamenti; 2) vizi motivazionali relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena (dosimetria); 3) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla sua mancata riproduzione nell'intestazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ricordato il principio secondo cui il reato di false dichiarazioni si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale e ha ritenuto che Primerano abbia fornito le esatte generalità solo quando gli fu richiesto di esibire la patente (che in realtà gli era stata revocata). Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e congrua la pena applicata (2 anni e 6 mesi rispetto alla forbice 1-6 anni), nonché non viziato il diniego delle attenuanti generiche in presenza di plurimi precedenti. Sul terzo motivo ha rilevato che la recidiva era stata effettivamente contestata e debitamente motivata dalla Corte territoriale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità si perfeziona quando la dichiarazione giunge al pubblico ufficiale; non è necessario che la dichiarazione sia poi riprodotta in un atto pubblico
Determinazione della pena: la scelta della pena base e la graduazione in relazione ad aggravanti/attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, valutabile in cassazione solo se arbitraria o illogica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali e di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso deve rispettare tali limiti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Prevede le conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il reato di false dichiarazioni sull'identità si consuma quando la dichiarazione raggiunge il pubblico ufficiale: fornire le esatte generalità solo successivamente, quando si è già resa la falsa dichiarazione, non esclude la responsabilità.
- La valutazione della pena (dosimetria) e la concessione/negazione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi (es. plurimi precedenti); non è necessario che il giudice discuta tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli emerse.
- La recidiva, se contestata e motivata con precedenti specifici, può essere valorizzata anche se non riprodotta in modo esteso nell'intestazione della sentenza, purché emerga dalla motivazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre appello in cassazione.
- Per evitare contestazioni, chi propone la propria identità ai controlli dovrebbe esibirne immediatamente i documenti richiesti: dichiarare di possedere un documento poi non esibito può integrare l'elemento materiale della falsità se la dichiarazione è incompatibile con la realtà (es. patente revocata).
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