Cassazione Penale, Sentenza n. 20815/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tarroni è stato condannato dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza patente dopo revoca). L'imputato contestava in Cassazione la qualificazione come reato, deducendo l'assenza di recidiva nel biennio: se non sussiste la recidiva, la fattispecie è depenalizzata (d.lgs. n. 8/2016) e pertanto sarebbe dovuto essere assolto. La difesa sosteneva che non vi era una precedente accertamento definitivo nel biennio che potesse integrare la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per comprovare la recidiva nel biennio ai fini della esclusione della depenalizzazione, non è sufficiente la mera contestazione, ma è necessario un accertamento definitivo; sul punto il pubblico ministero ha l'onere della prova. Dagli atti è emerso che il ricorrente era stato fermato e sanzionato il 6.5.2022 per guida con patente revocata e che tale accertamento era divenuto definitivo per decorso dei termini di impugnazione. Pertanto la recidiva nel biennio risultava integrata e la condanna per il reato contestato è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
Norma che sanziona la guida senza patente in caso di revoca; interpretata come reato quando sussiste recidiva nel biennio per precedenti accertamenti divenuti definitivi
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Riferimento alla depenalizzazione: la fattispecie è esclusa dal novero dei reati se non ricorre la recidiva nel biennio; per integrare la causa di non depenalizzazione è necessario un accertamento definitivo del precedente illecito
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente per formulare il motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione della legge penale)
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023 (Rv. 285318)
Principio richiamato che stabilisce che per l'integrazione della recidiva nel biennio non è sufficiente la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma occorre che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, onere della prova a carico del pubblico ministero
Massime di principio
- Per giudicare se la guida senza patente sia reato o fatto depenalizzato occorre verificare la sussistenza di una recidiva nel biennio fondata su precedente accertamento definitivo; la mera contestazione non basta
- L'onere di provare l'esistenza di un precedente accertamento definitivo che integri la recidiva grava sul pubblico ministero
- Un provvedimento amministrativo o una sanzione che sia divenuta definitiva (es. per decorso dei termini di impugnazione) può concorrere a determinare la recidiva e quindi impedire la depenalizzazione
- In fase difensiva è fondamentale contestare la definitività del precedente; in assenza di prova che il precedente sia stato annullato o impugnato, il giudice può ritenere integrata la recidiva
- È utile verificare attentamente date e documenti relativi ai precedenti (data dell'accertamento, eventuale decorso dei termini di impugnazione, identità del veicolo/conduttore) perché sono elementi decisivi per l'esito del giudizio
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