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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18442/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura alle liti. Ha inoltre dato atto che, se dovuto, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, in assenza di attività difensiva del Ministero intimato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno non ha notificato controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione. La Corte non ha esaminato i motivi di censura nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: la procura al difensore era priva della certificazione, da parte dell'avvocato, dell'effettiva data di rilascio, certificazione richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il successivo deposito di un'attestazione della data non è stato ritenuto idoneo a sanare il vizio, perché tale attestazione deve essere contestuale al rilascio della procura e non può essere resa retroattivamente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "a pena di inammissibilità"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sia della data sia dell'autenticità della firma del conferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguente alla mancanza della data o della certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, l'ulteriore importo è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la validità della procura speciale richiede la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, oltre all'autenticità della firma del conferente.
  • La mancanza della data o della certificazione richiesta integra un vizio della procura che comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il vizio della procura non può essere sanato con una successiva attestazione del difensore, perché la certificazione della data deve essere contestuale al rilascio dell'atto e non può avere efficacia retroattiva.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per tale ragione, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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