Sentenza del 24/01/2020 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 186/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Accertamento definitivo in seguito ad omessa riassunzione del giudizio - Provvedimento di estinzione del giudizio - Decorrenza prescrizione del credito erariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata il 30/03/2018 riferita a somme IRPEF e SSN per l'anno 1995, sostenendo che l'accertamento era divenuto definitivo per decorso del termine di riassunzione del giudizio (termine ultimo per riassumere 26/09/2010) e che quindi la cartella sarebbe prescritta se notificata oltre il termine previsto dall'art.25 DPR 602/73. L'Amministrazione deduceva invece che, in mancanza di riassunzione, il processo si era estinto con decreto presidenziale dell'9/06/2014 e che la prescrizione del credito erariale doveva decorrere da tale data, rendendo tempestiva la cartella del 30/03/2018.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che, ai sensi dell'art.63, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio con decreto presidenziale e che la prescrizione del credito erariale decorre dal momento in cui è perento il termine di riassunzione, identificato con la data del provvedimento di estinzione (9/06/2014). Ne consegue che la cartella notificata il 30/03/2018 è tempestiva. I costi di entrambi i gradi di giudizio sono posti a carico dell'appellato per complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La norma dispone che, per mancata riassunzione, l'intero processo si estingue; la CTR interpreta che l'estinzione con decreto presidenziale rende definitivo l'atto impugnato e segna l'inizio della decorrenza della prescrizione del credito erariale.
art. 25, comma 1, lettera c
Norma richiamata in primo grado che disciplina i termini per la notifica della cartella nell'ambito della fase amministrativa; la CTR chiarisce che tale disposizione riguarda la fase amministrativa del procedimento e non la fase processuale di cui all'art.63 D.Lgs.546/1992.
Cassazione
Giurisprudenza interpretata nel senso che il decreto presidenziale di estinzione, pur essendo una presa d'atto reclamabile, costituisce il momento in cui il diritto dell'Amministrazione può essere esercitato e pertanto segna l'inizio dell'azione recuperatoria e della decorrenza di termini di prescrizione.
Massime di principio
- Se un giudizio tributario non viene riassunto nei termini, l'estinzione formale con provvedimento presidenziale rappresenta l'evento che rende il credito erariale esigibile e da cui decorre la prescrizione ai fini dell'azione di riscossione.
- I termini previsti dall'art.25 DPR 602/73 si applicano alla fase amministrativa della riscossione e non sovrappongono automaticamente la decorrenza dei termini processuali collegati all'estinzione per mancata riassunzione (art.63 D.Lgs.546/1992).
- La data del provvedimento di estinzione è rilevante anche quando il provvedimento è impugnabile: essendo la data in cui l'Amministrazione può esercitare il diritto, da quella data si computano i termini per la riscossione e la prescrizione.
- In situazioni analoghe verificare sempre la data del decreto presidenziale di estinzione e se il medesimo sia stato eventualmente impugnato: la decorrenza della prescrizione può variare se vi sono atti interruttivi o impugnazioni efficaci.
- Le spese seguono la soccombenza: il privato che vede rigettata la sua eccezione di prescrizione può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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