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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 186/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Accertamento definitivo in seguito ad omessa riassunzione del giudizio - Provvedimento di estinzione del giudizio - Decorrenza prescrizione del credito erariale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata il 30/03/2018 riferita a somme IRPEF e SSN per l'anno 1995, sostenendo che l'accertamento era divenuto definitivo per decorso del termine di riassunzione del giudizio (termine ultimo per riassumere 26/09/2010) e che quindi la cartella sarebbe prescritta se notificata oltre il termine previsto dall'art.25 DPR 602/73. L'Amministrazione deduceva invece che, in mancanza di riassunzione, il processo si era estinto con decreto presidenziale dell'9/06/2014 e che la prescrizione del credito erariale doveva decorrere da tale data, rendendo tempestiva la cartella del 30/03/2018.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che, ai sensi dell'art.63, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la mancata riassunzione determina l'estinzione del giudizio con decreto presidenziale e che la prescrizione del credito erariale decorre dal momento in cui è perento il termine di riassunzione, identificato con la data del provvedimento di estinzione (9/06/2014). Ne consegue che la cartella notificata il 30/03/2018 è tempestiva. I costi di entrambi i gradi di giudizio sono posti a carico dell'appellato per complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    La norma dispone che, per mancata riassunzione, l'intero processo si estingue; la CTR interpreta che l'estinzione con decreto presidenziale rende definitivo l'atto impugnato e segna l'inizio della decorrenza della prescrizione del credito erariale.

  • D.P.R. 602/1973

    art. 25, comma 1, lettera c

    Norma richiamata in primo grado che disciplina i termini per la notifica della cartella nell'ambito della fase amministrativa; la CTR chiarisce che tale disposizione riguarda la fase amministrativa del procedimento e non la fase processuale di cui all'art.63 D.Lgs.546/1992.

  • Cassazione

    Giurisprudenza interpretata nel senso che il decreto presidenziale di estinzione, pur essendo una presa d'atto reclamabile, costituisce il momento in cui il diritto dell'Amministrazione può essere esercitato e pertanto segna l'inizio dell'azione recuperatoria e della decorrenza di termini di prescrizione.

Massime di principio

  • Se un giudizio tributario non viene riassunto nei termini, l'estinzione formale con provvedimento presidenziale rappresenta l'evento che rende il credito erariale esigibile e da cui decorre la prescrizione ai fini dell'azione di riscossione.
  • I termini previsti dall'art.25 DPR 602/73 si applicano alla fase amministrativa della riscossione e non sovrappongono automaticamente la decorrenza dei termini processuali collegati all'estinzione per mancata riassunzione (art.63 D.Lgs.546/1992).
  • La data del provvedimento di estinzione è rilevante anche quando il provvedimento è impugnabile: essendo la data in cui l'Amministrazione può esercitare il diritto, da quella data si computano i termini per la riscossione e la prescrizione.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la data del decreto presidenziale di estinzione e se il medesimo sia stato eventualmente impugnato: la decorrenza della prescrizione può variare se vi sono atti interruttivi o impugnazioni efficaci.
  • Le spese seguono la soccombenza: il privato che vede rigettata la sua eccezione di prescrizione può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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