Sentenza del 24/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Redditometro su reddito agrario: necessario il confronto con l'intero reddito finanziario a disposizione del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva proceduto a un accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973, determinando un maggior reddito di €113.663,00 rispetto al reddito agrario dichiarato di €4.123,00 per l'anno 2007, sulla base dei parametrici redditometrici e dei volumi d'affari. L'Amministrazione contestava in particolare che il contribuente non avesse comprovato la distribuzione di utili dalla società agricola e quindi la disponibilità delle risorse utilizzate per gli acquisti (due autovetture e un garage). Il contribuente ha prodotto bilanci sociali, estratti conto correnti personali e dichiarazioni IVA per dimostrare l'effettiva disponibilità finanziaria derivante dall'attività agricola (utili societari confluiti sui suoi conti), sostenendo che il reddito agrario determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 32 TUIR comprime il reddito reale e che l'accertamento andava confrontato con l'intero reddito finanziario a disposizione.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo legittimo l'accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/73 quando vi siano elementi che consentono di presumere redditi ulteriori, il reddito agrario determinato forfettariamente può comprimere il reddito effettivo e pertanto il confronto deve avvenire con l'intero patrimonio finanziario disponibile. Il contribuente ha offerto idonea prova (bilanci, movimenti bancari, dichiarazioni IVA) che utili della società agricola sono confluiti sui conti personali e sono stati utilizzati per spese personali, sicché risultavano risorse sufficienti a giustificare gli acquisti contestati. L'appello è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione di procedere all'accertamento sintetico; tuttavia la rettifica deve poter essere confrontata con l'effettiva capacità reddituale e il contribuente può dimostrare che il maggior reddito accertato deriva dallo sfruttamento del fondo e non è imponibile ulteriormente.
art. 32 TUIR
Regola il reddito agrario determinato forfettariamente in base agli indici catastali; tale determinazione può comprimere il reddito effettivo, rendendo necessario il confronto con le risorse finanziarie complessive del contribuente.
art. 2249 cod. civ.
Le società semplici non producono un reddito d'impresa autonomo; il reddito è imputato direttamente ai soci, per cui la mancata formale distribuzione degli utili non esclude la disponibilità delle somme da parte dei soci.
Circolare Agenzia delle Entrate 25/E del 19/06/2012
Indica che, nel corso del contraddittorio per adeguamenti ex art. 38, se l'unica fonte è reddito d'impresa occorre valutare la reale capacità di spesa e il reddito finanziario disponibile, che può discostarsi dal reddito dichiarato.
Circolare Agenzia delle Entrate 49/E del 09/08/2007
Invita gli Uffici a valutare con attenzione le posizioni di contribuenti che dichiarano redditi agrari determinati in via catastale; volumi d'affari IVA possono essere indice del reddito potenziale e della proficuità dell'azione accertatrice.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. sentenze nn. 6962/2006, 14948/2006, 7005/2003, 12192/2002)
Conferma che l'accertamento sintetico è legittimo quando esistano elementi tali da far presumere redditi ulteriori, ma lascia al contribuente la possibilità di dimostrare che il maggior reddito è riconducibile all'attività agricola e non soggetto a tassazione aggiuntiva.
art. 91 cod. proc. civ.
Norma applicata ai fini della condanna alle spese processuali del grado di appello per la parte soccombente.
Massime di principio
- Quando il contribuente dichiara solo reddito agrario determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 32 TUIR, l'accertamento sintetico deve essere confrontato con la capacità finanziaria complessiva effettiva e non limitarsi ai parametrici redditometrici.
- La prova della disponibilità di risorse può essere fornita tramite bilanci societari, estratti conto correnti personali, documentazione dei flussi finanziari dalla società ai soci e dichiarazioni IVA che dimostrino volumi d'affari e utili; non è necessaria la formale 'distribuzione' degli utili se i soci hanno effettivamente disposto delle somme.
- Le società semplici imputano il reddito ai soci (art. 2249 c.c.), pertanto gli utili societari possono essere considerati disponibili per i soci anche se non formalmente distribuiti.
- Gli Uffici, prima di consolidare un accertamento sinteticamente basato sui parametrici, devono valutare e considerare nel contraddittorio la reale liquidità e gli ammortamenti che possono incrementare la disponibilità finanziaria della società e dei soci.
- Per difendersi efficacemente da un accertamento redditometrico in casi agricoli, è fondamentale conservare e produrre evidenze documentali dei flussi finanziari, della contabilità societaria e degli impieghi delle somme a copertura degli acquisti contestati.
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