Sentenza del 24/01/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cartella di pagamento - Notifica a società cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza - Affermazione - Interruzione del termine di prescrizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'avviso di intimazione basato su sette cartelle di pagamento notificate tra il 2008 e il 2010 nei confronti della I. s.a.s., già cancellata dal Registro delle Imprese il 16/05/2008. Il ricorrente contestava l'inesistenza delle notifiche effettuate a soggetto estinto, l'assenza di valida notifica ai soci (quindi l'impossibilità di interrompere i termini di prescrizione o impedire la decadenza dall'accertamento), l'irresponsabilità personale per l'intero debito per parte del socio accomodante e la prescrizione dei crediti. L'Agente della riscossione sosteneva la regolare notifica, l'efficacia dichiarativa dell'estinzione e la responsabilità solidale del socio, nonché l'interruzione della prescrizione.
La decisione
La CTR ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere per due cartelle annullate per stralcio (art. 4 d.l. n.119/2018) e, per il resto, ha respinto l'appello di Equitalia. Ha ritenuto inesistenti le notifiche fatte alla società già cancellata dopo il 16/05/2008 (quindi inefficaci a interrompere la prescrizione o a impedire la decadenza) e ha dichiarato prescritti la maggior parte dei crediti indicati nelle cartelle (anche con applicazione del termine prescrizionale decennale o, ove previsto, del termine breve previsto dalla legge istitutiva del tributo). Ha altresì osservato che l'art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014 non è applicabile retroattivamente al caso perché la cancellazione era avvenuta prima della vigenza della norma; ha richiamato che, se il socio aveva cessato la qualifica di accomandatario prima di alcuni accrediti, la responsabilità illimitata non poteva essere estesa a quei debiti e che l'Agente della riscossione non aveva individuato i crediti riferibili al periodo in cui il socio fosse illimitatamente responsabile. Equitalia è stata condannata alle spese di entrambi i gradi; la sentenza è stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Disposizione di carattere sostanziale che posticipa gli effetti dell'estinzione della società solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata durante la vigenza del decreto; non applicabile retroattivamente alle cancellazioni avvenute prima del 13/12/2014.
art. 2495 c.c.
Riferimento alla disciplina dell'estinzione delle società e ai suoi effetti; la norma (e il suo differimento operativo previsto dall'art.28 d.lgs.175/2014) non opera retroattivamente nel caso di specie.
art. 2313 c.c.
Richiamato per chiarire la responsabilità dell'amministratore/socio nelle società di persone: la s.a.s. ha autonomia patrimoniale imperfetta e la responsabilità illimitata del socio accomodatario opera solo nelle condizioni e nei limiti previsti dal codice (es. incapienza del patrimonio sociale).
art. 2324 c.c.
Richiama il trattamento della quota di liquidazione spettante ai soci accomodanti: ove rilevante, la pretesa può essere limitata alla quota di liquidazione ricevuta.
art. 2323 c.c.
Principio secondo cui, in caso di responsabilità dei soci accomodanti, può trovare applicazione il limite della quota di liquidazione; l'Agente della riscossione deve dimostrare l'ammontare dei crediti riferibili al periodo di responsabilità illimitata.
art. 101 c.p.c. e art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
Eccezione sollevata dall'Agente della riscossione riguardo all'omessa integrazione del contraddittorio: il Collegio ha ritenuto l'eccezione infondata perché il contribuente non aveva impugnato gli atti accertativi degli enti impositori, ma solo vizi dell'atto di intimazione e delle cartelle.
art. 2953 c.c. e art. 2946 c.c.
Richiamate nella discussione sulla conversione del termine prescrizionale: la sola scadenza del termine per proporre opposizione a cartella non determina la conversione del termine breve in quello decennale salvo che non esista un titolo giudiziale definitivo.
art. 4, d.l. n. 119/2018
Norma utilizzata per lo stralcio/annullamento di due cartelle, con conseguente cessazione della materia del contendere per quelle posizioni.
legge n. 16/2014 (art. 1, comma 618 e ss.) e legge n. 68/2014 (art. 2, comma 1, lett. d))
Richiamate dall'Agente della riscossione per sostenere il termine prescrizionale decennale; il Collegio non ha ritenuto tali riferimenti applicabili per mutare l'esito della prescrizione alla luce dell'inesistenza delle notifiche.
Massime di principio
- La notifica di cartelle a una società già cancellata dal Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 è inefficace: non interrompe la prescrizione né impedisce la decadenza dall'accertamento nei confronti dei soci non personalmente notificati.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 opera solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata durante la vigenza del decreto; dunque non ha efficacia retroattiva rispetto a cancellazioni anteriori al 13/12/2014.
- In caso di società di persone dotate di soggettività (es. s.a.s.), la responsabilità personale dei soci dipende dalla qualifica ricoperta e dal periodo temporale: il socio accomandante non è automaticamente obbligato per tutti i debiti sociali con responsabilità illimitata, e l'ente riscossore deve dimostrare quali crediti sono riferibili al periodo di responsabilità illimitata del socio.
- La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella non converte automaticamente un termine prescrizionale breve nella prescrizione decennale; la conversione prevista dall'art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Se l'attività sociale è cessata o è avvenuto trasferimento d'azienda, la continuazione fittizia dell'attività va provata dall'ente impositore; la visura camerale e l'atto di trasferimento possono smentire la prosecuzione dell'attività e rendere inefficaci notifiche successive.
- Gli enti di riscossione devono, in giudizio, specificare l'ammontare dei crediti riferibili ai periodi in cui il socio sia stato illimitatamente responsabile; l'omessa puntuale individuazione può portare al rigetto della pretesa o alla limitazione della responsabilità del socio.
- Le cartelle annullate per stralcio ai sensi di norme straordinarie (es. art. 4 d.l. 119/2018) determinano la cessazione della materia del contendere per quelle posizioni e devono essere tenute in conto nella definizione del giudizio.
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