Sentenza del 24/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. II grado di Trento
Società di comodo - Disapplicazione delle disposizioni antielusive - Condizioni soggettive e oggettive - Conseguenze - Prova a carico del contribuente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento che ha qualificato la società come non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994 e ha applicato le relative presunzioni sul reddito minimo; la società deduceva l'esistenza di circostanze oggettive e straordinarie (tra cui la stagionalità dell'attività e la stipula di un contratto di locazione d'azienda con canone inferiore ai costi) che avrebbero impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova spetta al contribuente, il quale deve dimostrare situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che abbiano effettivamente impedito il raggiungimento delle soglie di operatività e del reddito minimo. La stagionalità è stata considerata un elemento non straordinario e quindi insufficiente per la disapplicazione della disciplina; inoltre la locazione d'azienda a canone inferiore ai costi è stata valutata come indicazione della conoscenza di perdite annue costanti. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato e la disapplicazione rifiutata.
Norme richiamate
La norma stabilisce la disciplina delle società non operative (di comodo) con presunzioni sul reddito minimo; può essere disapplicata solo ove il contribuente provi l'esistenza di circostanze oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
Massime di principio
- L'onere della prova per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo grava sul contribuente: occorre documentare eventi oggettivi, straordinari, specifici e indipendenti dalla sua volontà.
- La stagionalità dell'attività, pur rilevante sotto il profilo economico, non costituisce di per sé una causa straordinaria valida per disapplicare le presunzioni delle società non operative.
- Contratti o scelte gestionali che manifestano consapevolezza di perdite ricorrenti (es. locazione d'azienda a canone inferiore ai costi) rafforzano la presunzione di scarsa operatività e ostano alla disapplicazione.
- Per resistere efficacemente a un accertamento servono prove specifiche e documentali (flussi di ricavi, motivazioni oggettive e circostanziate, eventi esterni comprovati) non semplici deduzioni generiche.
- In casi analoghi è utile predisporre e conservare documentazione preventiva che dimostri cause indipendenti dalla volontà del soggetto (es. eventi calamitosi, restrizioni amministrative, fatti eccezionali) e l'effettiva intenzione e capacità di svolgere l'attività d'impresa.
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