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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Induttivo - Rideterminazione da parte del giudice della percentuale di sfrido dei materiali/elementi presi in considerazione dall'Ufficio - Specifica motivazione - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTP di primo grado aveva ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi per inattendibilita' delle scritture contabili e aveva rideterminato la percentuale di sfrido nel 30% per dispersione 'per vari usi', richiamando precedenti della Cassazione. L'Agenzia ha impugnato lamentando la mancata specifica motivazione in ordine al criterio adottato per fissare tale percentuale. La Commissione d'appello ha ritenuto che il giudice tributario, pur potendo sostituire la valutazione dell'Ufficio, e' tenuto a fornire una motivazione verificabile e desunta dalle risultanze probatorie; la mera affermazione di una dispersione generica non consente di apprezzare le ragioni della rideterminazione e non puo' sostituire un'analisi fattuale adeguata. L'appello e' stato quindi accolto.

La decisione

La Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia, riforma la sentenza di primo grado e rigetta il ricorso proposto dalla societa' in prime cure. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. In pratica viene reintegrato l'accertamento dell'Amministrazione nei termini impugnati, e la rideterminazione della percentuale di sfrido effettuata dalla CTP e' annullata per carenza di motivazione.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 39 comma 1 lettera d)

    Fondamento normativo dell'accertamento induttivo: quando le scritture sono inattendibili l'Ufficio puo' procedere alla ricostruzione dei ricavi sulla base di presunzioni fondate su dati di comune esperienza e elementi concreti

  • D.lgs. 546/1992, art. 7

    Attribuisce al giudice tributario ampi poteri istruttori e la possibilita' di sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio; tuttavia l'esercizio di tali poteri richiede una motivazione verificabile e non puo' tradursi in un potere equitativo

  • Codice di procedura civile, art. 327 (disciplina previgente termini di impugnazione)

    Regola la tempestivita' dell'appello secondo la disciplina vigente al momento del giudizio di primo grado; la notifica non perfezionata per cause non imputabili all'ufficio puo' essere collegata alla data iniziale se la ripresa della notificazione avviene entro termine ragionevole

Massime di principio

  • Il giudice tributario puo' rideterminare la stima dell'Ufficio nel merito ma deve sempre motivare in modo specifico e verificabile le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano la percentuale di sfrido applicata.
  • I precedenti della Cassazione che utilizzano determinate percentuali (es. 30%) non autorizzano automaticamente l'adozione di quel valore in ogni caso: la percentuale deve essere collegata alle concrete risultanze probatorie e alle caratteristiche dell'attivita'.
  • Formulazioni generiche come 'dispersione per vari usi' sono insufficienti: la quantificazione dello sfrido richiede indicazione di dati, parametri di consumo e ragioni tecniche che giustifichino la misura adottata.
  • L'assenza del contribuente in sede d'appello puo' ostacolare la possibilita' di contestare elementi fattuali e probatori, riducendo le possibilita' di difesa rispetto alla ricostruzione operata dall'Ufficio o dal giudice.
  • Sotto il profilo procedurale, una notifica fallita per cause non imputabili all'Ufficio puo' essere regolarizzata con una successiva notificazione e considerata tempestiva se la ripresa e' intervenuta entro termine ragionevole.

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