Cassazione Civile, Ordinanza n. 24527/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La vicenda nasce da una domanda di fallimento proposta dal Pubblico Ministero nei confronti di una società poi ammessa con riserva al concordato preventivo e successivamente dichiarata fallita quando la proposta concordataria non è stata approvata. La società, in sede di reclamo e poi di ricorso per cassazione, contestava soprattutto: 1) il mancato riconoscimento del cosiddetto cram down ex art. 180 l.fall. con riguardo al credito dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione inserito in una classe chirografaria, sostenendo che anche il credito per aggio dovesse essere considerato ai fini della maggioranza prevista dalla norma; 2) la valutazione di non convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare, deducendo che la procedura avrebbe assicurato una soddisfazione dei creditori pubblici superiore a quella del fallimento grazie a finanza esterna e all'apporto di un terzo; 3) la tardività della manifestazione di voto di un creditore inserito in una classe, che se considerata tempestiva avrebbe inciso sul raggiungimento della maggioranza di classe; 4) la mancata riclassificazione d'ufficio dei creditori. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che il credito per aggio non fosse credito dell'Amministrazione finanziaria, che il termine per esprimere il voto fosse perentorio e che, comunque, la proposta non fosse conveniente. In cassazione la ricorrente ha riproposto le stesse censure, denunciando violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, oltre a contestare l'apprezzamento dei rapporti con il terzo finanziatore e la mancata valutazione delle garanzie offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha confermato la qualificazione dell'aggio come credito non riconducibile all'Amministrazione finanziaria ai fini del cram down e ha ribadito la perentorietà del termine per la manifestazione del voto dei creditori. Ha inoltre osservato che, una volta esclusa la fondatezza delle censure principali, le doglianze ulteriori erano prive di interesse o comunque assorbite da autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Non sono state liquidate spese perché i curatori non si sono costituiti. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la domanda di concordato con riserva, la proroga del termine per il piano e la relazione del professionista
richiamato in relazione al calcolo delle maggioranze dei creditori nel concordato
il termine di venti giorni per la manifestazione del voto dei creditori non intervenuti all'adunanza è perentorio
decorso il termine per il voto, il giudice delegato deve riferire immediatamente al tribunale
la previsione del cram down ha natura eccezionale e può operare solo per crediti dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
richiamato come rimedio di reclamo avverso la decisione del tribunale fallimentare
richiamato dalla ricorrente solo per escludere che vi fossero stati atti di frode accertati
art. 14 preleggi
la norma eccezionale non è applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati
richiamato dalla ricorrente per lamentare un indebito fondamento su fatti non provati
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
dedotto per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina del cram down nel concordato preventivo ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i crediti espressamente riferiti all'Amministrazione finanziaria o agli enti previdenziali, restando esclusi i crediti accessori o diversi, anche se collegati alla riscossione.
- Il credito per aggio spettante all'ente della riscossione non coincide con un credito dell'Amministrazione finanziaria e non può essere computato ai fini dell'adesione sostitutiva prevista dall'art. 180, comma 4, l.fall.
- Nel concordato preventivo il termine perentorio di cui all'art. 178, comma 4, l.fall. per la manifestazione di voto dei creditori che non hanno partecipato all'adunanza non è suscettibile di interpretazione elastica; decorso il termine, la tardiva adesione non può essere considerata valida ai fini del quorum.
- Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'infondatezza della censura relativa a una sola di esse rende inammissibili o comunque prive di interesse le ulteriori doglianze dirette contro le altre ragioni.
- La contestazione della convenienza del concordato deve confrontarsi con la concreta alternativa liquidatoria, ma resta irrilevante se la proposta non raggiunge comunque le maggioranze necessarie o se la decisione è sorretta da autonome ragioni ostative non scalfite dal ricorso.
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