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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07879/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva ravvisato la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto motivi ritenuti dalla Corte generici, perché non si confrontavano con la puntuale ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito e, in particolare, con l'accertamento degli elementi integrativi del reato di cui all'art. 341-bis c.p. La Corte ha rilevato che le censure non si misuravano con la motivazione sulla presenza, al momento del fatto, di più persone estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese, né con l'accertata portata offensiva delle espressioni verbali pronunciate dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ne considera integrati gli elementi in fatto secondo la motivazione di merito non specificamente censurata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
  • In materia di oltraggio a pubblico ufficiale, l'accertamento della presenza di più persone estranee all'ufficio e della concreta offensività delle espressioni utilizzate integra un passaggio decisivo della motivazione di merito, che deve essere specificamente contestato per poter fondare un ricorso ammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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