Cassazione Civile, Ordinanza n. 02568/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese a fini IRES per gli anni d'imposta 2012 e 2013. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che sulla quota di reddito derivante da prestazioni rese nell'ambito dell'attività di presidio ospedaliero, e pagate dai pazienti in regime di solvenza, dovesse comunque applicarsi la riduzione del 50% dell'IRES prevista per gli enti ospedalieri. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che l'agevolazione non spettasse alle prestazioni private o a totale carico dell'assistito. In cassazione la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.P.R. n. 601/1973, 2 della l. n. 132/1968 e 43 della l. n. 833/1978, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso dalla riduzione d'imposta le somme riscosse per tali prestazioni, pari a una piccola quota della base imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata, pur se riconosciute come presidio ospedaliero dalla Regione, non coincidono con gli enti ospedalieri pubblici ex l. n. 132/1968. Ne consegue che la riduzione del 50% dell'IRES prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601/1973 spetta solo ai soggetti pubblici indicati dalla norma e non è estensibile alle strutture private. La Corte ha anche rilevato che l'oggetto del giudizio era limitato alla quota di reddito prodotta da prestazioni pagate dai privati, irrilevante essendo il riconoscimento dell'agevolazione sulla parte restante del reddito. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese di legittimità compensate integralmente per il recente consolidamento del principio applicato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973
La riduzione del 50% dell'IRES è norma agevolativa di stretta interpretazione e spetta ai soli enti pubblici ospedalieri previsti dalla disciplina richiamata.
art. 2, comma 2, l. n. 132/1968
Delimita la nozione di enti ospedalieri pubblici, cui la società privata ricorrente non è assimilabile.
art. 43, comma 2, l. n. 833/1978
Regola il regime di accreditamento/convenzionamento delle case di cura private, che non le trasforma in enti ospedalieri pubblici.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali aventi natura soggettiva derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Una struttura sanitaria privata accreditata e riconosciuta come presidio ospedaliero non acquista, per ciò solo, la natura di ente ospedaliero pubblico ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali riservate a questi ultimi.
- Quando la controversia riguarda una specifica quota di reddito, il fatto che l'ufficio abbia già riconosciuto l'agevolazione su altre componenti del medesimo reddito non incide sulla soluzione della questione limitatamente alla parte contestata.
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