Cassazione Civile, Ordinanza n. 26093/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un invito di pagamento relativo all'omesso versamento del contributo unificato, che un'avvocata aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale. Il ricorso fu rigettato in primo grado e l'appello fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale per genericità totale. In Cassazione la stessa parte ha proposto ricorso, ma la Corte lo ha ritenuto non rispettoso dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366 c.p.c.; le doglianze erano esposte in modo confuso, con richiamo generico a molte norme processuali e ad atti di merito, senza un'adeguata individuazione dei vizi denunciati ex art. 360 c.p.c. e senza consentire la comprensione del decisum censurato. La ricorrente aveva anche sollevato questioni di illegittimità costituzionale, che tuttavia la Corte ha reputato prive di rilevanza, dato l'esito di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto non era conforme ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., perché non esponeva in modo chiaro, sintetico e specifico le censure contro la sentenza impugnata, mescolando vizi diversi e riproducendo in modo confuso materiali di merito. Poiché il giudizio si è chiuso con l'inammissibilità, le questioni di legittimità costituzionale dedotte sono state ritenute non rilevanti. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza, ponendo la Corte in condizione di comprendere immediatamente fatti, decisione impugnata e censure.
I motivi devono essere ricondotti in modo intelligibile ai vizi tipizzati; la generica evocazione di più numeri dell'articolo, senza un percorso argomentativo chiaro, non è sufficiente.
art. 24 Cost.
Il rispetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità è funzionale a un'effettiva tutela del diritto di difesa e al buon andamento del giudizio di legittimità.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il giusto processo come parametro che impone efficienza, concentrazione e immediatezza del controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per il ricorso principale.
Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di comprendere con immediatezza la vicenda processuale, la decisione impugnata e le specifiche ragioni di censura, per difetto di chiarezza e sinteticità espositiva.
- La mera riproduzione di atti di merito, il richiamo confuso a molte norme e la mescolanza di vizi eterogenei non soddisfano l'onere di specificità del motivo di ricorso.
- La violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte sia tenuta a un intervento integrativo per ricostruire le doglianze.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono prive di rilevanza quando il ricorso è già definito in rito per inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26048/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26057/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26066/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2023 del 07/09/2023
- ordinanza_civile · 7 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →