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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 114/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione sostenendo un errore di fatto: la Sesta sezione avrebbe ritenuto, erroneamente, che l'imputato avesse rinunciato a tutti i motivi di gravame in appello, compreso quello volto a ottenere l'esclusione della recidiva. Tale presunta errata percezione sarebbe stata decisiva perché la Corte di merito non avrebbe valutato la questione della recidiva (omessa motivazione) e la conseguente esclusione della recidiva avrebbe determinato la maturazione della prescrizione del reato.

La decisione

Il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rimedio dell'art. 625-bis opera soltanto per errori di fatto riconducibili a una fuorviata rappresentazione percettiva; se la causa dell'errore contiene valutazioni di merito allora si tratta di errore di giudizio e il rimedio non è applicabile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto nella precedente decisione, bensì una valutazione secondo la giurisprudenza consolidata che la rinuncia ai motivi d'appello include anche quelli relativi alla recidiva. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario finalizzato alla correzione di errori di fatto riconducibili a un'errata percezione; non è applicabile agli errori di giudizio o di valutazione giuridico-probatoria

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e la determinazione di una sanzione in favore della cassa delle ammende quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso, specie se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 110, 81 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967

    Norme che definiscono il reato e le aggravanti/concorsi contestati all'imputato nella fase di merito; citate come oggetto della condanna confermata in appello

  • Sezioni Unite, sent. n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Precedente di legittimità che distingue l'errore di fatto (percettivo) dall'errore di giudizio; stabilisce i limiti dell'art. 625-bis e la non operatività dello stesso per valutazioni di merito

  • Sez. 6, sent. n. 54431 del 25/10/2018 (La Marca)

    Giurisprudenza che riconosce che la rinuncia ai motivi di appello, eccetto quelli sul trattamento sanzionatorio, coinvolge anche i motivi relativi alla sussistenza delle aggravanti e della recidiva

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. è percorribile solo per errori di fatto puri, riconducibili a una 'fuorviata rappresentazione percettiva'; non può correggere scelte valutative o giuridiche del giudice.
  • La rinuncia espresso/implicita ai motivi di gravame in appello può estendersi alle questioni sulla recidiva: occorre preservare espressamente tali motivi in udienza e negli atti se si intende mantenerli.
  • Se si ritiene che la Corte di merito abbia omesso di motivare su una questione decisiva (es. recidiva), è preferibile proporre i rimedi ordinari previsti per vizi di motivazione e di diritto piuttosto che il ricorso straordinario per errore di fatto, salvo che l'errore sia chiaramente percettivo e non valutativo.
  • Prima di depositare un ricorso straordinario ex art. 625-bis, verificare la sussistenza di elementi obiettivi che dimostrino una percezione errata dei fatti da parte del giudice; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
  • Attenzione al rischio di condanna per spese e ammende: deduzioni processuali manifestamente infondate o errori procedurali nella scelta del rimedio possono comportare pesanti conseguenze economiche.

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