Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza n. 207/22 del Tribunale di Potenza (27/07/2022) che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 14/12/2021 e disposto la liberazione di Vito Riviezzi. Il Procuratore lamentava vizi di motivazione relativamente alla negata sussistenza del clan 'Riviezzi' e alla valutazione delle emergenze indiziarie sopravvenute (tra cui ordinanze cautelari di procedimenti distinti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia), la parcellizzazione della valutazione delle prove in relazione a reati scopo (estorsioni, rapine, effrazioni) e l'omesso esame delle esigenze cautelari con riferimento al doppio regime presuntivo previsto in materia di associazione mafiosa; deduceva in sostanza errori nella valutazione del quadro indiziario e nell'adeguatezza della motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del Pubblico Ministero riguardassero essenzialmente questioni di merito e la rivalutazione del materiale indiziario (valutazioni fattuali e critiche sull'interpretazione delle prove), profili non rilevabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva considerato molte delle risultanze sopravvenute indicate dal ricorrente (comunque non tutte, ad esempio non tutte le propalazioni del collaboratore D'Aversa), e che le critiche mosse non hanno dimostrato una manifesta illogicità o contraddittorietà tale da giustificare il sindacato di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato respinto per inammissibilità e l'ordinanza del Tribunale resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; nel procedimento era contestata la partecipazione a tale associazione (capo 1). La Corte non ha riesaminato sul merito la sussistenza di tale fattispecie, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione; norma procedurale rilevante per la formulazione e sintetizzazione dei motivi di cassazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione al cosiddetto doppio regime presuntivo (riguardante esigenze cautelari); la Corte ha rilevato che il Tribunale ha escluso l'applicazione automatica del regime presuntivo in base al solo decorso del tempo e ha ritenuto che le critiche relative a tale esclusione attengono al merito delle valutazioni cautelari.

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento in relazione al regime presuntivo e alle esigenze cautelari per il delitto associativo; la Corte ha considerato la doglianza relativa a questo punto assorbita dalle altre questioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di cassazione (vizi di motivazione ammissibili); la Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso laddove le doglianze erano essenzialmente di fatto e non rientravano nelle ipotesi consentite per il sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione estensiva del materiale indiziario: i ricorsi fondati su mera diversa valutazione dei fatti o sulla pretesa che il giudice di merito abbia dato un peso errato alle prove sono, di solito, inammissibili.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare per vizi di motivazione è necessario evidenziare errori di diritto, contraddizioni manifeste o illogicità evidente nella motivazione, non semplici contestazioni circa l'interpretazione o la comparazione delle emergenze probatorie.
  • Il Tribunale del riesame deve valutare le sopravvenienze investigative e i provvedimenti cautelari emessi in altri procedimenti, ma l'inserimento di tali elementi non determina automaticamente il superamento delle precedenti valutazioni: occorre mostrare concretamente come le nuove risultanze mutino il quadro indiziario in termini logici e attuali.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le risultanze intercettive vanno contestualizzate temporalmente e valutate nel loro complesso; critiche sulla mancata considerazione di singoli elementi rischiano di restare inefficaci se non dimostrano che l'omissione ha prodotto una motivazione illogica o contraddittoria.
  • In materia cautelare è fondamentale dimostrare l'attualità e la specificità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione di reato); l'uso di presunzioni non può sostituire una motivazione che spieghi la contemporaneità e la gravità degli indizi.
  • Per impugnare con successo in Cassazione occorre formulare i motivi entro i limiti di legge (art. 606 c.p.p.), privilegiando censure di diritto o di motivazione formalmente contraddittoria piuttosto che lamentele meramente probatorie.
  • Se si ritiene che il giudice non abbia preso in esame specifiche risultanze sopravvenute, è utile documentare esattamente l'elemento omesso e dimostrare il nesso logico necessario per alterare la valutazione complessiva, evitando elenchi generici di atti e trascrizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.