Cassazione Penale, Sentenza n. 24307/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PG ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione della querela, sostenendo che la contestata "recidiva qualificata" (art. 99, comma 3 c.p.) costituisse una circostanza aggravante ad effetto speciale idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio (anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 36/2018 e dall'art. 649bis c.p.) e, dunque, che la remissione della querela non potesse impedire l'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p. per la valutazione, in concreto, dei presupposti della recidiva e per decidere se il delitto fosse procedibile d'ufficio nonostante la remissione della querela. La Corte ha stabilito che la recidiva qualificata contestata al De Gennaro ricade nella categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e, pertanto, poteva già, alla data del fatto (17/02/2017), fondare la procedibilità d'ufficio.
Norme richiamate
proscioglimento per accettazione della remissione della querela
norma che disciplina l'effetto della remissione della querela con accettazione dell'imputato; richiamata per spiegare il provvedimento del Tribunale ma non decisiva se il reato è procedibile d'ufficio
comma 3 (recidiva qualificata)
la recidiva qualificata prevista dal comma 3 è stata qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, idonea a incidere sulla procedibilità dell'azione penale
comma 3 (truffa: regime di procedibilità)
riformulato dal D.Lgs. 36/2018 nel senso di limitare la procedibilità d'ufficio alle aggravanti indicate dal secondo comma e ad alcune ipotesi specifiche; prima della riforma la procedibilità d'ufficio poteva appoggiarsi a qualsiasi circostanza aggravante
interventi sul comma 3 dell'art. 640 c.p. e introduzione dell'art. 649bis c.p.
ha ridotto l'area della procedibilità d'ufficio per il reato di truffa ma ha mantenuto la procedibilità per le aggravanti ad effetto speciale, tra cui la recidiva qualificata
introdotto dal D.Lgs. 36/2018
prevede che per i fatti perseguibili a querela si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva qualificata rientra in tali circostanze
art. 1, comma 1, lett. v)
ha ulteriormente ampliato le ipotesi di procedibilità d'ufficio introducendo casi di particolare vulnerabilità della persona offesa (es. incapace per età o infermità o danno di rilevante gravità)
principio di non retroattività della legge penale più severa
richiamato nel contraddittorio sul tema dell'applicabilità temporale delle modifiche normative; la Corte ha ritenuto che qui non si configuri problema di retroattività perché la recidiva qualificata già, in base a precedenti orientamenti, poteva giustificare la procedibilità d'ufficio
comma 4 (rinvio dopo annullamento per 'salto' di impugnazione)
norma procedurale che consente alla Cassazione, annullando per 'salto', di rinviare il procedimento alla Corte d'Appello per il giudizio di merito
Giurisprudenza: SS.UU. Sent. n. 3585 del 24/09/2020 (PG c/ Li Trenta)
principio di diritto secondo cui la recidiva qualificata rientra nelle circostanze aggravanti ad effetto speciale contemplate dall'art. 649bis c.p., idonea a determinare la procedibilità d'ufficio per i delitti previsti
Massime di principio
- In presenza di remissione della querela, verificare sempre se il reato era procedibile d'ufficio: se sussiste una circostanza aggravante ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) la remissione è irrilevante.
- Per stabilire la procedibilità bisogna considerare la disciplina applicabile alla data del fatto; le modifiche legislative successive che limitano o estendono la procedibilità richiedono un'analisi sulla retroattività, ma non operano se, già alla data del fatto, la circostanza aggravante poteva fondare la procedibilità.
- La recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 3, va considerata, nella giurisprudenza consolidata, una circostanza aggravante ad effetto speciale e quindi capace di incidere sul regime di procedibilità dell'azione penale.
- Quando la legittimità della procedibilità dipende da circostanze aggravanti, il giudice del merito deve accertarne concretamente la sussistenza prima di dichiarare estinta l'azione per remissione della querela.
- In caso di contrasto giurisprudenziale o di dubbi sulla qualificazione della recidiva, può essere necessario il rinvio per nuovo esame del merito (art. 569 c.p.p.).
- Nel valutare l'applicabilità di norme nuove che incidono sulla procedibilità, distinguere tra disposizioni che riducono l'area della procedibilità (possibile problema di retroattività) e quelle che chiariscono o confermano l'efficacia di circostanze già riconosciute dalla giurisprudenza.
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