Cassazione Penale, Sentenza n. 51554/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello di Catania in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 (che ha modificato il minimo edittale dell'art. 73 T.U. stupefacenti). I motivi sono incentrati su: vizio di legge e difetto/mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 132 e 133 c.p.), contestazione dell'applicazione e della misura degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p., rilevazione di utilizzo di una norma (art. 73 T.U. stupefacenti) ritenuta incostituzionale nel precedente assetto, e richieste specifiche di motivazione reato per reato per gli aumenti. Un ricorrente (Rinaldi Filippo) ha poi rinunciato all'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi (eccetto quello di Rinaldi dichiarato inammissibile per rinuncia). Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente rideterminato le pene alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 e che la motivazione sia adeguata e non contraddittoria, avendo valutato i criteri dell'art. 133 c.p. e rideterminato le pene in funzione della nuova cornice edittale. Quanto agli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p., la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, specialmente quando gli aumenti sono di esigua entità, e ha richiamato precedenti di legittimità che riconoscono che non sempre è necessaria una motivazione dettagliata se il criterio è desumibile dal complesso argomentativo della sentenza. Per Rinaldi la rinuncia ha determinato l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per gli altri ricorrenti è stata pronunciata inammissibilità per manifesta infondatezza con condanna al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
riduzione del minimo edittale da otto anni a sei anni (Corte cost. n. 40/2019)
La Corte costituzionale ha ridotto il minimo edittale; la Corte di appello ha rideterminato le pene tenendo conto della nuova cornice edittale
Criteri di determinazione della pena (valutati dalla Corte di appello nella rideterminazione e richiamati dalla Cassazione come correttamente applicati)
Principio di proporzione nella determinazione della pena; richiamato per la valutazione degli incrementi e della congruità delle pene
Regola sull'aumento di pena per la continuazione; la Corte ha ritenuto che gli aumenti siano stati determinati reato per reato e, se di escua entità, non richiedano motivazione dettagliata
Norma menzionata nelle censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla personalità del reo
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Fondamento per dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia da parte del ricorrente (Rinaldi)
obbligo di pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende
Base per imporre il pagamento delle somme a titolo di ammenda per inammissibilità
art. 533, secondo comma cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme censurate in relazione alla motivazione degli aumenti, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura
Corte costituzionale, sent. n. 40/2019
incidenza sul minimo edittale dell'art. 73 T.U. stupefacenti
La pronuncia ha mutato la cornice edittale utilizzabile per la determinazione delle pene in sede di rinvio
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6 n. 6850/2016; Sez. U n. 47127/2021; Sez. 6 n. 44428/2022; Sez. 3 n. 38251/2016)
Principi richiamati: in sede di rideterminazione a seguito di sentenza costituzionale il giudice deve tener conto dell'art. 133 c.p.; non è sempre richiesta motivazione dettagliata quando la pena è sotto la media edittale o gli aumenti per continuazione sono di esigua entità
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale modifica la cornice edittale (es. riduzione del minimo), il giudice di rinvio deve rideterminare la pena alla luce della nuova disciplina tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La motivazione della rideterminazione della pena può essere sintetica se la pena risultante è vicina o sotto il minimo/median edittale e i criteri applicati sono comunque desumibili dall'argomentazione complessiva della sentenza
- Per gli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. il giudice deve indicare l'incremento reato per reato; tuttavia, se gli aumenti sono di entità esigua, la giurisprudenza ammette una motivazione non dettagliata purché sia evitato un cumulo materiale e sia rispettato il principio di proporzione
- La mancanza di una motivazione dettagliata va valutata alla luce del contenuto complessivo della decisione: censure generiche sul trattamento sanzionatorio sono spesso inefficaci se il giudice ha comunque richiamato e applicato i criteri legali pertinenti
- La rinuncia al ricorso in cassazione comporta l'inammissibilità per rinuncia e può comportare oneri pecuniari a favore della Cassa delle ammende; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e ammende
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