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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27220/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che la Corte d'appello aveva riconfermato la rilevanza penale della condotta contestata (guida senza patente/revoca della patente) nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 4 giugno 2024, che aveva escluso il rilievo penale di comportamenti analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 116/2024. La Corte ha richiamato l'orientamento costituzionale e di legittimità secondo cui l'art. 73 d.lgs. 159/2011 è punibile come reato solo quando la condotta rifletta una specifica pericolosità collegata alla misura di prevenzione; quando la revoca o sospensione della patente deriva da violazioni del Codice della strada non connesse alla misura di prevenzione, la condotta deve essere trattata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 116, comma 15, del Codice della strada (salvo recidiva biennale). La Corte ha altresì disposto la trasmissione degli atti al N.O.R. dei Carabinieri di Vasto per la contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 116, comma 15, Codice della strada.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha depenalizzato il reato di guida senza patente trasformandolo in illecito amministrativo, fatta eccezione per l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio.

  • Codice della strada

    Prevede l'illecito amministrativo per la guida senza patente o con patente sospesa o revocata; la sentenza costituzionale ha disposto la riespansione di questo ambito amministrativo per i casi non ricadenti nella specifica pericolosità collegata alla misura di prevenzione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma speciale rispetto al Codice della strada che punisce penalmente chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi senza patente; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della norma quando la revoca o sospensione della patente deriva da violazioni del Codice della strada non connesse alla misura di prevenzione, per violazione del principio di offensività.

  • Codice della strada

    Norma richiamata per giustificare la revoca della patente da parte del Prefetto in caso di circolazione con patente sospesa per omessa presentazione alla revisione; nel caso concreto la revoca era conseguente a violazione di tale disposizione.

  • Codice della strada

    Collega la misura di prevenzione personale all'impossibilità di porsi legittimamente alla guida; è richiamato nella giurisprudenza costituzionale per motivare la diversa valutazione della pericolosità del soggetto sottoposto a misura.

  • Codice della strada

    Dispositivo procedurale che legittima la trasmissione degli atti alle autorità competenti per la contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 116.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 116 del 4 giugno 2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 nella parte in cui incrimina la guida senza patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione quando la revoca o sospensione della patente deriva da violazioni del Codice della strada non riconducibili alla misura di prevenzione, richiamando il principio di offensività e la parità di trattamento.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 211 del 12 settembre 2022

    Ha ritenuto che la persistente incriminazione sia giustificata quando la misura di prevenzione comporta un 'quid pluris' di pericolosità della persona, giustificando quindi una risposta penale più severa.

  • Corte costituzionale

    ordinanza n. 214 dell'8 novembre 2023

    Ha dichiarato manifestamente infondate questioni di legittimità sollevate contro l'art. 73, ribadendo la coerenza della scelta legislativa di inasprire la risposta punitiva per soggetti con accertata pericolosità.

  • Cass. Penale Sez. I

    sent. n. 27828 del 13/06/2013 (Magliuolo)

    Ha qualificato l'art. 73 come norma speciale rispetto al Codice della strada, escludendo effetti della depenalizzazione generale sulla norma antimafia.

  • Cass. Penale Sez. I

    sent. n. 44259 del 19/11/2024 (Ardizzone)

    Ha chiarito che non integra il reato ex art. 73 la condotta del soggetto che si ponga alla guida senza patente quando la misura di prevenzione non sia più in vigore perché interamente eseguita, confermando i limiti applicativi della norma alla luce delle decisioni costituzionali.

Massime di principio

  • La norma penale che punisca esclusivamente lo status personale (essere destinatario di una misura) senza che tale status si traduca in maggiore offensività della condotta è incompatibile con il principio di offensività: non può giustificarsi responsabilità penale d'autore basata solo sul passato o sulla qualità della persona.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 73, le condotte di guida senza patente o con patente sospesa/revocata derivanti da violazioni del Codice della strada devono essere trattate come illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 116 c.15, salvo il caso di recidiva nel biennio che mantiene profili penali.
  • L'art. 73 resta applicabile penalmente solo quando la misura di prevenzione personale produce concretamente una maggiore pericolosità o quando la revoca/sospensione della patente è direttamente correlata all'applicazione della misura di prevenzione.
  • Se in un processo sopravviene una pronuncia costituzionale che restringe l'ambito di una fattispecie penale, il giudice deve applicare la nuova interpretazione e, se del caso, annullare la condanna e disporre eventuale trasmissione per la contestazione dell'illecito amministrativo competente.
  • In presenza di revoca o sospensione della patente per motivi non riconducibili alla misura di prevenzione (es. omessa revisione, guida in stato di ebbrezza), non è giustificato un trattamento penale più severo rispetto agli altri soggetti: va garantito il principio di uguaglianza e il regime amministrativo ordinario.

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