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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00839/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che il contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018; ne ha quindi dichiarato l'estinzione per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 per IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR, con sentenza confermativa, aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il testo non ne specifica il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità il controricorrente ha dedotto e documentato di avere versato quanto dovuto per accedere alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La corresponsione di quanto dovuto per la definizione agevolata della lite determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione richiamata come base della definizione agevolata applicata alla controversia.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria da parte del controricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando la parte interessata dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata prevista dalla disciplina speciale, il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La verifica della sopravvenuta definizione agevolata ha carattere pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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