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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2356/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, delle condanne per plurimi reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi a danno delle fallite MILANO SERVICE SOC. COOP. e MILANO PLURISERVICES S.R.L. Le censure principali sono: mancanza di motivazione e violazione di legge; inesistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; le operazioni contestate sarebbero scelte imprenditoriali volte a salvaguardare la continuità aziendale (anche per fronteggiare usura subita dal MEGA) e non distrazioni patrimoniali; molte azioni sarebbero estranee al patrimonio delle fallite o giustificate da esigenze gestionali; la COLAVOLPE deduceva inoltre di essere amministratrice solo formale e priva di responsabilità contabile; la ALPARI contestava la recidiva a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di LUCIANO MEGA e di ANNA MARIA COLAVOLPE, ritenendo che essi chiedessero una rivalutazione del merito e non avessero allegato illogicità manifeste della motivazione di merito o dedotto questioni effettivamente prospettate in appello (quindi inammissibili ai sensi degli artt. 606 e 609 c.p.p.). Ha invece parzialmente accolto il ricorso di CLAUDIA SPERANTA ALPARI limitatamente alla contestata recidiva: ha annullato la sentenza rispetto a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio sulla recidiva, rilevando che la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente la maggiore inclinazione criminale e la compatibilità tra il riconoscimento della recidiva e le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Per il resto l'impugnazione di ALPARI è stata dichiarata inammissibile. In conseguenza, i ricorrenti MEGA e COLAVOLPE sono stati condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, numero 2, r.d. 267/1942

    La norma riguarda la bancarotta fraudolenta documentale e richiede il dolo specifico; la Corte osserva che la mancata allegazione in appello di questioni sul dolo rende la loro trattazione in Cassazione inammissibile, salvo rilievi d'ufficio.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione: non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione del merito dei fatti, salvo illogicità manifesta della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2

    art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, c.p.p.

    Impediscono di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello, a meno che siano rilevabili d'ufficio o insorgano per la prima volta nel provvedimento impugnato; la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare inammissibili le doglianze sui profili di dolo non sollevate in appello.

  • Codice civile, artt. 2497 e ss.

    artt. 2497 e seguenti, c.c.

    Richiamati per escludere l'esistenza di un gruppo di imprese e, quindi, per negare che passaggi di denaro fossero giustificati da un rapporto di gruppo o da strumenti regolamentati di cash pooling.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta ai fini del riconoscimento della recidiva; la Corte ha ricordato che il riconoscimento della recidiva richiede motivazione sulla maggiore inclinazione al reato secondo tali parametri.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna di MEGA e COLAVOLPE per le spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rivalutazioni del merito: censure che si limitano a richiedere diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non accompagnate da manifesta illogicità della motivazione.
  • Questioni di dolo o altre questioni rilevanti devono essere tempestivamente articolate in grado di appello; se non prospettate in appello, in Cassazione risultano inammissibili salvo eccezioni limitate (rilievi d'ufficio o nuove questioni emerse dal provvedimento impugnato).
  • L'amministratore formale ha obblighi diretti sulla tenuta delle scritture e può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale anche se sostiene di essere amministratore nominale, quando la prova documentale e fattuale mostra ruolo e responsabilità effettive.
  • La destinazione di somme a vantaggio diretto dell'amministratore o per spese personali senza giustificazione contrattuale o utilità per la società costituisce indice forte di distrazione patrimoniale.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica sulla maggiore pericolosità e inclinazione al reato; l'accertamento deve essere compatibile con eventuali attenuanti e con la sospensione condizionale della pena e va espresso nel merito dalla corte territoriale.

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