Cassazione Penale, Sentenza n. 2356/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, delle condanne per plurimi reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi a danno delle fallite MILANO SERVICE SOC. COOP. e MILANO PLURISERVICES S.R.L. Le censure principali sono: mancanza di motivazione e violazione di legge; inesistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; le operazioni contestate sarebbero scelte imprenditoriali volte a salvaguardare la continuità aziendale (anche per fronteggiare usura subita dal MEGA) e non distrazioni patrimoniali; molte azioni sarebbero estranee al patrimonio delle fallite o giustificate da esigenze gestionali; la COLAVOLPE deduceva inoltre di essere amministratrice solo formale e priva di responsabilità contabile; la ALPARI contestava la recidiva a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di LUCIANO MEGA e di ANNA MARIA COLAVOLPE, ritenendo che essi chiedessero una rivalutazione del merito e non avessero allegato illogicità manifeste della motivazione di merito o dedotto questioni effettivamente prospettate in appello (quindi inammissibili ai sensi degli artt. 606 e 609 c.p.p.). Ha invece parzialmente accolto il ricorso di CLAUDIA SPERANTA ALPARI limitatamente alla contestata recidiva: ha annullato la sentenza rispetto a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio sulla recidiva, rilevando che la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente la maggiore inclinazione criminale e la compatibilità tra il riconoscimento della recidiva e le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Per il resto l'impugnazione di ALPARI è stata dichiarata inammissibile. In conseguenza, i ricorrenti MEGA e COLAVOLPE sono stati condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, comma 1, numero 2, r.d. 267/1942
La norma riguarda la bancarotta fraudolenta documentale e richiede il dolo specifico; la Corte osserva che la mancata allegazione in appello di questioni sul dolo rende la loro trattazione in Cassazione inammissibile, salvo rilievi d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione del merito dei fatti, salvo illogicità manifesta della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, c.p.p.
Impediscono di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in appello, a meno che siano rilevabili d'ufficio o insorgano per la prima volta nel provvedimento impugnato; la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare inammissibili le doglianze sui profili di dolo non sollevate in appello.
Codice civile, artt. 2497 e ss.
artt. 2497 e seguenti, c.c.
Richiamati per escludere l'esistenza di un gruppo di imprese e, quindi, per negare che passaggi di denaro fossero giustificati da un rapporto di gruppo o da strumenti regolamentati di cash pooling.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta ai fini del riconoscimento della recidiva; la Corte ha ricordato che il riconoscimento della recidiva richiede motivazione sulla maggiore inclinazione al reato secondo tali parametri.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna di MEGA e COLAVOLPE per le spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivalutazioni del merito: censure che si limitano a richiedere diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non accompagnate da manifesta illogicità della motivazione.
- Questioni di dolo o altre questioni rilevanti devono essere tempestivamente articolate in grado di appello; se non prospettate in appello, in Cassazione risultano inammissibili salvo eccezioni limitate (rilievi d'ufficio o nuove questioni emerse dal provvedimento impugnato).
- L'amministratore formale ha obblighi diretti sulla tenuta delle scritture e può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale anche se sostiene di essere amministratore nominale, quando la prova documentale e fattuale mostra ruolo e responsabilità effettive.
- La destinazione di somme a vantaggio diretto dell'amministratore o per spese personali senza giustificazione contrattuale o utilità per la società costituisce indice forte di distrazione patrimoniale.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica sulla maggiore pericolosità e inclinazione al reato; l'accertamento deve essere compatibile con eventuali attenuanti e con la sospensione condizionale della pena e va espresso nel merito dalla corte territoriale.
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