Cassazione Penale, Ordinanza n. 26538/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per una sottrazione di bene qualificata come rapina. Con il primo motivo ha sostenuto che il fatto dovesse essere derubricato in furto aggravato, contestando la ricostruzione della condotta come realizzata mediante violenza o minaccia. La Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva in una diversa lettura dei fatti, già esaminati dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che le espressioni usate dall'imputato, nel contesto spazio-temporale e tenuto conto della minore età della persona offesa, avessero portata intimidatoria e integrassero una minaccia larvata, idonea a qualificare lo spossessamento come rapina ex art. 628 c.p. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il trattamento sanzionatorio, ma in modo generico e assertivo, senza indicare specificamente quali parametri legali o criteri di commisurazione sarebbero stati violati, a fronte di una pena già prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che esso mirasse a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica ed esaustiva nel ritenere integrata la rapina in ragione della minaccia, anche se larvata. Quanto al secondo motivo, ha reputato la censura sul trattamento sanzionatorio generica e quindi inidonea a superare la soglia di ammissibilità, per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottrazione è stata ritenuta realizzata mediante violenza o minaccia; anche una minaccia larvata, desunta dal contesto e dalle espressioni usate, è sufficiente a integrare la rapina.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono indicati in modo chiaro e specifico; censure assertive e generiche non consentono il controllo di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera prospettazione di ricostruzioni fattuali alternative rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente ed esaustiva.
- La minaccia idonea a integrare la rapina può essere anche implicita o larvata, e va valutata nel contesto complessivo della condotta, delle espressioni utilizzate e delle caratteristiche della persona offesa.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente i parametri di commisurazione asseritamente violati; in mancanza di tali puntuali indicazioni il motivo è generico e inammissibile.
- Una pena già determinata in prossimità del minimo edittale rende particolarmente necessario che la censura sul quantum sia sorretta da rilievi concreti e non meramente assertivi.
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