Cassazione Penale, Ordinanza n. 34604/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per un furto aggravato, deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che la presenza di un sistema di videosorveglianza avrebbe escluso l'aggravante; 2) vizio di motivazione sulla recidiva, ritenuta in modo non corretto; 3) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, con pretesa prevalenza sulla recidiva. La Suprema Corte ha rilevato che i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello senza un confronto critico effettivo con la motivazione impugnata, mentre il terzo investiva una valutazione di trattamento sanzionatorio adeguatamente motivata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sia sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p. - perché la videosorveglianza non equivale a una difesa idonea a impedire la sottrazione del bene, specie in un'area esterna facilmente accessibile - sia sull'applicazione della recidiva, fondata su precedenti specifici e ravvicinati nel tempo, indicativi di maggiore pericolosità e capacità a delinquere. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, alla luce della gravità complessiva del fatto, della personalità dell'autore e della recidiva reiterata. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha disposto la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'aggravante del furto per esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un impianto di videosorveglianza; occorre una sorveglianza specificamente idonea a impedire la sottrazione del bene, non solo a consentire l'identificazione dell'autore.
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle o escluderne la prevalenza se la motivazione richiama elementi pertinenti alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente.
La dosimetria della pena e il giudizio sulle circostanze devono essere ancorati ai criteri di gravità del fatto e personalità del reo; è sufficiente che il giudice valorizzi alcuni parametri significativi.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche la sanzione pecuniaria prevista.
La mera presenza di sistemi di video-sorveglianza non integra una difesa assoluta rispetto al rischio di sottrazione o danneggiamento dei beni.
Le attenuanti generiche non devono necessariamente essere concesse; il loro diniego è legittimo se il giudice espone ragioni coerenti con i precedenti penali e con la personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Nel furto, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa solo da una vigilanza effettiva e immediatamente impeditiva dell'azione criminosa; la videosorveglianza, di per sé, ha funzione prevalentemente ricognitiva e non basta a neutralizzare l'aggravante.
- La valutazione sulla recidiva richiede un apprezzamento in concreto della reiterazione dell'illecito, considerando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale tra i fatti e altri elementi individualizzanti che rivelino una maggiore capacità a delinquere.
- Il giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manca motivazione o se la motivazione è manifestamente illogica.
- Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche può essere sorretto anche da una motivazione sintetica, purché faccia riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre le stesse censure già disattese in appello senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente risponde anche della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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