Cassazione Penale, Sentenza n. 39033/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 19/04/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame/revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip il 15/09/2015 per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) a carico del ricorrente, tratto in arresto il 04/02/2022 dopo un lungo periodo di irreperibilità. La difesa ha dedotto che la sentenza di assoluzione emessa in un procedimento separato nei confronti di alcuni coimputati (Corte d'appello di Roma, 14/12/2017) ridimensiona la gravità indiziaria a carico del ricorrente e che, dopo anni di latitanza e senza ulteriori procedimenti penali, sono venute meno le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di recidiva). Si è eccepita altresì l'omessa valutazione autonoma da parte del giudice cautelare delle sopravvenienze probatorie emerse nel procedimento separato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: il giudice del riesame ha considerato che la sentenza di assoluzione dei coimputati non vincola il giudice cautelare, soprattutto in presenza di pluralità di imputati e di procedimenti separati non definitivi; ha inoltre ritenuto persistenti e attuali il pericolo di fuga e di reiterazione del reato alla luce del lungo periodo di latitanza, dei precedenti di espulsione, della mancanza di attività lavorativa stabile e dei solidi contatti nel circuito criminale. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare (impossibilità di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di riconsiderare gli elementi probatori). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria; sono stati dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di associazione a delinquere, contestato al ricorrente come fatto-costitutivo dell'ordinanza cautelare
Norma che regola l'appello avverso le misure cautelari al Tribunale del Riesame (richiamata in relazione all'impugnazione residua)
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi in ricorso: il ricorrente ha dedotto i motivi nei limiti previsti per la motivazione
comma "ibis" richiamato nel testo
Regola i presupposti della misura cautelare; la Corte sottolinea che l'art. 273 richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. ma non il comma 2 (quindi in sede cautelare non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto per il giudizio di merito)
commi richiamati: 3 e 4 (il comma 2 non è richiamato da art. 273)
Distinzione tra il grado di valutazione degli indizi nel giudizio di merito (comma 2: precisione e concordanza) e quello richiesto per la misura cautelare (sufficiente una "qualificata probabilità")
art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato; la Corte ricorda che tale pericolo va valutato prognosticamente sulla base della personalità dell'indagato e delle condizioni oggettive esterne
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione in cassazione: vizio di motivazione rilevante; la Corte conclude che non è stato ravvisato un vizio di tale natura
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e per la valutazione della responsabilità sulle spese; la Corte afferma che non sussiste assenza di colpa nella decisione di inammissibilità
art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Avvisi che la Corte ordina di dare al condannato in caso di sentenza di cassazione: richiamati al termine del provvedimento
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può verificare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, senza rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli indizi compiuta dal giudice di merito
- Una sentenza di assoluzione pronunciata in procedimento separato nei confronti di coimputati non vincola automaticamente il giudice cautelare; l'efficacia vincolante richiede identità di imputato, reato e procedimento
- Il concetto di "gravi indizi di colpevolezza" in sede cautelare è meno stringente rispetto ai criteri richiesti per la condanna in giudizio (non si richiedono precisione e concordanza come per l'art. 192 c.p.p., comma 2)
- La persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di recidiva) è valutazione prognostica che considera sia elementi soggettivi (personalità, precedenti, comportamento nel tempo) sia fattori oggettivi/contestuali (latitanza, rapporti sul territorio, mancanza di lavoro stabile, spostamenti internazionali)
- Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è opportuno indicare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, con elementi concreti che provino la sopravvenuta attenuazione del quadro indiziario o cautelare
- L'esito negativo del ricorso cautelare può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; valutare dunque il merito e la fondatezza formale delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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