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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37529/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari applicati al Di Rocco per essere gravemente indiziato di aver introdotto in carcere gr. 33,74 di cocaina (suddivisa in 35 involucri, nascosta in un pacco di carne) ceduta al detenuto Falone Domenico. Il ricorrente ha contestato la valutazione dei gravi indizi e la scelta della misura cautelare, sostenendo di non essere stato consapevole del contenuto del pacco e avendo fornito elementi (telefonate e il nome della donna, Cinzia Spinelli) che avrebbero dovuto rendere credibile la sua versione. Ha inoltre dedotto la sproporzione della misura, invocando la possibilità di qualificare il fatto come "ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in considerazione del basso quantitativo, e ha sostenuto la prospettiva di attenuanti in sede di merito (collaborazione, attenuanti generiche). Il motivo di cassazione denunciava inosservanza o errata applicazione dell'art. 275, comma 2, c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il ricorso per cassazione sulle misure cautelari è limitato a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione e non a rinnovate valutazioni di fatto. Conferma che il Tribunale ha valutato correttamente la incongruenza/inverosimiglianza della versione del ricorrente, indicando ragioni precise (natura dell'operazione, confezionamento e occultamento, rapporto di fiducia richiesto dall'operazione, modalità di esecuzione) che depongono per una condotta non occasionale e per la riconducibilità al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Respinte le censure sulla qualificazione giuridica e sulla sproporzione della misura; ritenuto che il dato ponderale da solo non assorbe gli altri indici negativi (confezionamento, occultamento, organizzazione). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla scelta e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte rileva che la doglianza relativa alla valutazione della gravità indiziaria e alla proporzionalità della misura non può tradursi in nuova valutazione di merito in sede di cassazione, salvo specifica violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondo normativo invocato per la censura in cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle impugnazioni delle misure cautelari.

  • d.P.R. 309/1990 - art. 73

    art. 73, comma 1 (e richiamo al comma 5)

    Articolo che disciplina i reati di illecita detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi relativi a confezionamento e occultamento indicano professionalità/organizzazione e giustificano la riconduzione all'ipotesi prevista dal comma 1, escludendo l'applicabilità dell'ipotesi lieve del comma 5 sulla sola base del peso ridotto.

  • d.P.R. 309/1990 - art. 80

    art. 80, comma 1, lett. g)

    Norma sulle circostanze aggravanti; citata come riferimento alla qualificazione del fatto in relazione alle aggravanti possibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la condanna alle spese e la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • d.P.R. 309/1990 - art. 94

    art. 94, comma 7 (richiamato dalla difesa)

    Richiamato dal ricorrente come possibile attenuante legata alla collaborazione; la Corte ha ritenuto che eventuali attenuanti o circostanze favorevoli vanno valutate nel merito e non incidono sulla valutazione cautelare effettuata sulla base degli indici concreti di professionalità/organizzazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è mezzo per rinnovare la valutazione di fatto o le stime probatorie del giudice di merito.
  • La "gravità indiziaria" ai fini cautelari ha autonomia rispetto alla prova logica richiesta per il giudizio di merito: elementi indiziari concreti e plausibili possono legittimare la misura anche se non costituiscono prova definitiva.
  • Il quantitativo di droga, preso isolatamente, non è automaticamente determinante per ricondurre il fatto all'ipotesi lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90); vanno valutati insieme qualità, modalità, confezionamento, occultamento e altri indici di professionalità o organizzazione.
  • Confezionamento in più involucri e occultamento all'interno di pacchi alimentari sono indici che possono far propendere per un'attività organizzata e professionale, giustificando misure cautelari anche per quantitativi non elevati.
  • Le versioni difensive che prospettano inconsapevolezza dell'indagato richiedono riscontri investigativi per essere ritenute credibili; l'assenza di riscontri non invalida di per sé la valutazione negativa del giudice di merito.
  • Le prospettive di attenuanti o di una diversa qualificazione giuridica sono aspetti tipici del giudizio di merito e non bastano, di regola, a rendere ingiustificata una misura cautelare disposta sulla base di concreti indici di colpevolezza.

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