Cassazione Penale, Sentenza n. 31539/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma per lesioni personali gravi aggravate in concorso. L'imputato aveva chiesto la rescissione del giudicato, sostenendo di essere stato dichiarato assente e di non avere avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium e del processo. La Corte di appello, quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha nuovamente rigettato la richiesta, ritenendo: a) applicabile la disciplina previgente agli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p. per effetto della norma transitoria dell'art. 89 d.lgs. 150/2022; b) in ogni caso, provata una scelta deliberata dell'imputato di sottrarsi al processo, desunta dalla nomina del difensore di fiducia, dall'elezione di domicilio, dalla sua irreperibilità e dalla sistematica mancanza di contatti con il difensore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione di legge processuale e dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente, insistendo sull'applicazione della disciplina previgente invece che su quella nuova dell'art. 629-bis c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere attribuito valore decisivo a un verbale di identificazione e nomina del difensore che non conteneva una reale contestazione del reato, per avere considerato l'irreperibilità come indice di volontaria sottrazione al processo e per avere trascurato la circostanza che l'atto era stato redatto contestualmente a un arresto per altra causa, in termini tali da poter indurre confusione sull'effettiva pendenza del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che il giudice del rinvio non si era conformato al principio di diritto vincolante già enunciato dalla Cassazione sulla disciplina applicabile alla rescissione del giudicato, insistendo invece nell'applicare il testo previgente dell'art. 629-bis c.p.p. Ha inoltre ritenuto carente la motivazione sul punto decisivo della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi neutri o comunque non sufficienti, senza verificare in modo adeguato se l'interessato avesse davvero conosciuto la pendenza del procedimento definito con la sentenza irrevocabile. In particolare, il verbale del 27 novembre 2021 conteneva indicazioni troppo generiche per rendere certa la conoscenza dell'accusa, ed era stato redatto contestualmente a un arresto per altra vicenda, con possibile confusione sul procedimento cui si riferiva. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, da svolgere nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso nel reato ascritto a titolo di condanna
richiamato quale disposizione incriminatrice del reato oggetto della sentenza di condanna
richiamato quale aggravante del reato oggetto della sentenza di condanna
invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
norma sulla rescissione del giudicato; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, va applicato il testo riformato vigente al momento rilevante secondo il precedente principio di diritto
richiamato in relazione ai presupposti del processo in assenza e alla verifica della conoscenza effettiva del processo
art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
norma transitoria invocata dal giudice di rinvio per sostenere l'applicazione della disciplina previgente, ma ritenuta erroneamente applicata nel caso concreto
art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
disposizione che ha riformato l'art. 629-bis c.p.p. introdotta dalla riforma Cartabia
richiamato per la data di entrata in vigore della nuova disciplina
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per violazione di legge, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può disattenderlo richiamando una diversa ricostruzione della disciplina applicabile.
- Ai fini della rescissione del giudicato, la verifica sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato deve essere concreta e sostanziale: non bastano elementi formali come la mera nomina del difensore di fiducia o l'elezione di domicilio se non risulta instaurato un effettivo rapporto professionale e non vi è prova certa della conoscenza dell'accusa e della vocatio in iudicium.
- La volontaria sottrazione al processo non può essere desunta in modo automatico dalla sola irreperibilità o dalla mancata interlocuzione con il difensore; occorrono condotte positive e un accertamento puntuale del coefficiente psicologico che dimostri una scelta consapevole di non partecipare al giudizio.
- Un atto informativo redatto in termini troppo generici, privo degli elementi essenziali per identificare l'addebito, non è di per sé sufficiente a fondare la conoscenza effettiva del procedimento.
- Quando l'atto con cui l'imputato viene informato della pendenza di un procedimento è contestuale a un arresto o ad altra vicenda giudiziaria, il giudice deve verificare se tale contesto possa aver ingenerato confusione circa l'oggetto della contestazione e quindi escludere la certezza della conoscenza del processo.
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