Cassazione Penale, Sentenza n. 20592/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con la quale si chiedeva la restituzione di preziosi e gioielli sequestrati durante le indagini su una rapina. Pur essendo intervenuta in precedenza una sentenza di dissequestro e restituzione condizionata alla prova della "legittima proprietà" di ciascun oggetto, i ricorrenti non hanno fornito prova positiva del loro ius possidendi. Hanno prodotto certificati di garanzia, custodie originali, scontrini e fotografie (copie), ma il giudice dell'opposizione ha ritenuto tali elementi insufficienti: le custodie e i certificati non escludono che gli oggetti provenissero dalle cassette di sicurezza depredate nella rapina; gli scontrini mancavano di descrizione specifica dell'oggetto e dell'indicazione dell'acquirente; le fotografie erano fotocopie non idonee a provare la corrispondenza fra gli oggetti sequestrati e quelli allegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato il principio secondo cui la restituzione di cose sequestrate e non confiscate richiede una prova positiva e convincente del diritto di proprietà/ius possidendi, non sufficiente il mero favor possessionis, soprattutto se il richiedente è stato condannato per reati che coinvolgono appropriazione di beni (qui rapina). La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'opposizione logica e priva di vizi e ha escluso la rivalutazione di merito dei fatti in sede di cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione al provvedimento di sequestro; qui è il titolo giuridico dell'opposizione con cui è stata chiesta la restituzione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che "il possesso vale titolo" per i mobili; la Corte ha però ritenuto che tale principio non esonera dall'onere di prova positiva del diritto di proprietà/ius possidendi quando è richiesta restituzione di beni sequestrati, in particolare in presenza di una condanna per reati pertinenti.
Norma che consente alla Cassazione, se dichiara il ricorso inammissibile, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; applicata per imporre la sanzione di euro 3.000.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019 (Papis, Rv. 278236)
Precedente che conferma che la restituzione richiede prova positiva del diritto e che il favor possessionis non sempre è sufficiente, anche in tema di somme di denaro o beni mobili.
Massime di principio
- La restituzione di beni sequestrati e non confiscati richiede la prova positiva del diritto di proprietà/ius possidendi: il semplice possesso non è sempre sufficiente.
- La prova della proprietà deve essere adeguata e specifica: scontrini senza la descrizione precisa del bene o senza indicazione dell'acquirente, fotografie copier o generiche e custodie non sempre sono idonee a dimostrare il nesso con gli oggetti sequestrati.
- La perdita o la scarsità di elementi probatori è valutata più severamente quando il richiedente è stato condannato per reati che coinvolgono l'appropriazione di beni (es. rapina), perché cresce il bisogno di prova positiva.
- Non è possibile chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito dei fatti o delle prove: le censure che richiedono nuovo esame degli elementi probatori sono inammissibili.
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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