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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20592/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con la quale si chiedeva la restituzione di preziosi e gioielli sequestrati durante le indagini su una rapina. Pur essendo intervenuta in precedenza una sentenza di dissequestro e restituzione condizionata alla prova della "legittima proprietà" di ciascun oggetto, i ricorrenti non hanno fornito prova positiva del loro ius possidendi. Hanno prodotto certificati di garanzia, custodie originali, scontrini e fotografie (copie), ma il giudice dell'opposizione ha ritenuto tali elementi insufficienti: le custodie e i certificati non escludono che gli oggetti provenissero dalle cassette di sicurezza depredate nella rapina; gli scontrini mancavano di descrizione specifica dell'oggetto e dell'indicazione dell'acquirente; le fotografie erano fotocopie non idonee a provare la corrispondenza fra gli oggetti sequestrati e quelli allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato il principio secondo cui la restituzione di cose sequestrate e non confiscate richiede una prova positiva e convincente del diritto di proprietà/ius possidendi, non sufficiente il mero favor possessionis, soprattutto se il richiedente è stato condannato per reati che coinvolgono appropriazione di beni (qui rapina). La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'opposizione logica e priva di vizi e ha escluso la rivalutazione di merito dei fatti in sede di cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione al provvedimento di sequestro; qui è il titolo giuridico dell'opposizione con cui è stata chiesta la restituzione.

  • art. 1153 cod. civ.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che "il possesso vale titolo" per i mobili; la Corte ha però ritenuto che tale principio non esonera dall'onere di prova positiva del diritto di proprietà/ius possidendi quando è richiesta restituzione di beni sequestrati, in particolare in presenza di una condanna per reati pertinenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione, se dichiara il ricorso inammissibile, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; applicata per imporre la sanzione di euro 3.000.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019 (Papis, Rv. 278236)

    Precedente che conferma che la restituzione richiede prova positiva del diritto e che il favor possessionis non sempre è sufficiente, anche in tema di somme di denaro o beni mobili.

Massime di principio

  • La restituzione di beni sequestrati e non confiscati richiede la prova positiva del diritto di proprietà/ius possidendi: il semplice possesso non è sempre sufficiente.
  • La prova della proprietà deve essere adeguata e specifica: scontrini senza la descrizione precisa del bene o senza indicazione dell'acquirente, fotografie copier o generiche e custodie non sempre sono idonee a dimostrare il nesso con gli oggetti sequestrati.
  • La perdita o la scarsità di elementi probatori è valutata più severamente quando il richiedente è stato condannato per reati che coinvolgono l'appropriazione di beni (es. rapina), perché cresce il bisogno di prova positiva.
  • Non è possibile chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito dei fatti o delle prove: le censure che richiedono nuovo esame degli elementi probatori sono inammissibili.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

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