Cassazione Penale, Sentenza n. 1861/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza assoluta di motivazione del decreto che ha confermato la sorveglianza speciale: il difensore lamentava che la Corte territoriale avesse redatto il provvedimento con tecnica del "copia-incolla", rendendo inesistente o meramente apparente la motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale e alla proporzionalità/adeguatezza della misura applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammissibile solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e che la doglianza sulla tecnica redazionale del "copia-incolla" non dimostri l'assenza di motivazione. Il provvedimento impugnato indicava elementi concreti a fondamento della persistenza della pericolosità sociale: un curriculum criminale ventennale con numerosi precedenti (furto, lesioni, favoreggiamento, rapina, ricettazione, reati in materia di stupefacenti e di armi, associazione per delinquere per contrabbando di T.L.E. aggravata dal metodo mafioso), un procedimento per ricettazione successivo alla scarcerazione del 2018 e segnalazioni disciplinari per minacce in carcere. Inoltre il ricorso è stato ritenuto generico e non indicativo delle concrete censure non valutate dal giudice d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; limita quindi il sindacato di legittimità rispetto alla motivazione.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)
Norma storica richiamata quale precedente regolamentazione in materia di misure di prevenzione; il richiamo sottolinea la continuità del principio che limita l'impugnazione in Cassazione alle violazioni di legge.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, secondo comma
Richiamata per riferimento normativa storica sui rimedi avverso i provvedimenti di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
La Corte chiarisce che l'illogicità manifesta (art. 606, lett. e) c.p.p.) non è idonea, in questo ambito, ad integrare il motivo di ricorso in Cassazione; è invece necessaria la rilevazione di una violazione di legge o la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Imposta l'obbligo di provvedere con decreto motivato da parte del giudice d'appello; la motivazione inesistente o meramente apparente è suscettibile di sindacato in Cassazione se il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: le doglianze meramente critiche sulla logica/gravità della motivazione sono, di per sé, insufficienti.
- La mera tecnica redazionale del "copia-incolla" non determina automaticamente l'inesistenza della motivazione se nel provvedimento sono comunque enunciati elementi concreti e decisivi a fondamento della decisione.
- Per impugnare efficacemente la motivazione occorre dimostrare che il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che, singolarmente considerato, potrebbe capovolgere l'esito del giudizio (motivazione inesistente o meramente apparente).
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici: il ricorrente deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si assume non valutati dal giudice d'appello e la loro decisività.
- In tema di misure di prevenzione, la ricorrenza di precedenti penali significativi, reati recenti post-scarcerazione e segnalazioni disciplinari costituiscono elementi che il giudice può ritenere probatori della persistenza della pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare anche il pagamento di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende.
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