Cassazione Penale, Ordinanza n. 21857/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, il quale aveva dichiarato non scemata la pericolosità sociale e aveva ordinato l'esecuzione della libertà vigilata già disposta in precedenza. La difesa sosteneva che la pericolosità non fosse più attuale, valorizzando l'assenza di carichi pendenti, il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di elementi attuali di collegamento con il contesto criminale di provenienza e la condotta carceraria regolare, culminata nel riconoscimento della liberazione anticipata. In cassazione deduceva violazione di legge in relazione all'art. 203 c.p. e difetto di motivazione, assumendo che il tribunale avesse reso una motivazione apparente sul percorso rieducativo e sulla sua incidenza nella valutazione della pericolosità attuale; la Corte ha però rilevato che le doglianze reiteravano censure già esaminate e tendevano in realtà a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale avesse motivato in modo puntuale e non apparente la perdurante pericolosità sociale, valorizzando la gravità dei reati commessi, l'assenza di una revisione critica idonea a segnalare il distacco dal crimine, nonché le risultanze informative di più uffici investigativi e di prevenzione che descrivevano il soggetto come intraneo a un sodalizio mafioso. Ha quindi escluso vizi di legittimità e ha qualificato le censure come meramente fattuali e contestative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata per censurare la valutazione della pericolosità sociale e la sua attualità
le doglianze che richiedono una rivalutazione del fatto non sono consentite in cassazione
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando propone motivi non deducibili in sede di legittimità
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato tra le disposizioni che presidiano l'ammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dai giudici di merito.
- La pericolosità sociale può essere affermata sulla base della gravità dei precedenti, della persistente appartenenza a contesti criminali e dell'assenza di elementi concreti di distacco dal crimine; una condotta carceraria regolare, da sola, non basta a dimostrare la cessazione della pericolosità.
- La revisione critica rilevante ai fini della cessazione o riduzione della pericolosità deve emergere da elementi positivi e specifici, non essendo sufficiente la sola buona condotta o la regolarità del percorso trattamentale.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione puntuale, coerente e priva di manifesta illogicità sulla pericolosità sociale, il ricorso che si limiti a contestare tale valutazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →