Cassazione Penale, Sentenza n. 11016/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del G.I.P. di Savona per «erronea qualificazione giuridica del fatto», sostenendo che le condotte contestate andavano inquadrate nella fattispecie di "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e non nei commi 1 e 4 del medesimo art. 73; il ricorso è fondato su violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento rientri nelle limitazioni dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che l'eccezione di errata qualificazione fosse formulata in modo generico e assertivo, non dimostrando un errore manifesto evidente nel testo della sentenza. La Corte ha inoltre richiamato elementi del capo di imputazione (tra cui ipotesi relative a detenzione/trasporto di circa 2 kg di sostanza "leggera" e un quantitativo di marijuana valutato in euro 1.750) che giustificano la qualificazione adottata dal G.I.P. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'aumento della sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017 in combinato con l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di reati (concorso materiale o morale) in relazione agli episodi contestati; utilizzato nella formulazione dell'imputazione complessiva
art. 81, comma finale cod. pen.
Rilevato ai fini della determinazione della pena complessiva per reati commessi in continuazione con fatti precedenti
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che disciplina le fattispecie più gravi in materia di stupefacenti (traffico, produzione, ecc.), applicata dal G.I.P. alla condotta contestata
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Comma oggetto dell'applicazione nella sentenza impugnata per la fattispecie contestata al ricorrente
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie di "lieve entità" che attenua la disciplina sanzionatoria; il ricorrente chiedeva il riconoscimento di questa deroga, ma la Corte ha ritenuto che la deduzione non avesse ragioni manifeste e non risultasse evidente dal provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento normativo del motivo di impugnazione (violazione di legge) utilizzato dal ricorrente in Cassazione
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita i motivi ammessi per impugnare sentenze di patteggiamento in Cassazione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo l'erronea qualificazione tra i motivi, la censura debba evidenziare un errore manifesto dal testo del provvedimento
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (cfr. Gamal)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la possibilità di ricorrere per 'erronea qualificazione' è limitata ai casi di errore manifesto; deduzioni generiche e non autosufficienti sono inammissibili
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà per fissare la somma a carico del ricorrente
Norma che disciplina le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità/irricevibilità del ricorso; richiamata in combinato disposto con la legge n. 103/2017 per aumentare la sanzione
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tra i motivi ammessi vi è l'erronea qualificazione, ma solo se l'errore è manifesto e risulta chiaramente dal testo del provvedimento
- La contestazione della qualificazione giuridica per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede elementi concreti e specifici nel provvedimento o nella motivazione che dimostrino l'errore: deduzioni generiche o valutazioni di merito non documentate sono inammissibili
- Le censure che, in sostanza, chiedono una nuova valutazione dei fatti o delle prove (riequilibrio del giudizio di merito) non trovano spazio in Cassazione quando sono proposte in modo aspecifico; la Corte interviene solo per errori di diritto chiari ed evidenti
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile la Corte può condannare al pagamento delle spese e aumentare la sanzione pecuniaria a carico dell'impugnante ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017 in combinazione con l'art. 616 c.p.p.; quindi è necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo
- Quando si invoca la "lieve entità" di una fattispecie di stupefacenti, la difesa deve produrre o indicare elementi quantitativi, circostanziali e valutazioni di pericolosità tali da rendere evidente, già dal provvedimento impugnato, l'erronea applicazione della norma più gravosa
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