Cassazione Penale, Sentenza n. 4249/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizi di motivazione per presunto ne bis in idem: secondo il ricorrente i fatti per cui è stato processato erano già stati esaminati in un precedente procedimento nella medesima qualità, con trasmissione degli atti alla Procura per accertamenti; 2) inosservanza di legge e vizi di motivazione rispetto alla prova: l'unica fonte probatoria sarebbe la perizia del precedente processo che, secondo il ricorrente, baserebbe la colpevolezza su presunzioni (essere amministratore/creditore) senza prova diretta della sua autorizzazione alle distrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua maggior parte per manifestata infondatezza (entrambi i motivi inammissibili). Tuttavia ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari irrogate in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 216 R.D. n.267/1942, sulla base della dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale (sent. n.222/2018) e della successiva giurisprudenza delle Sezioni unite: ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per rideterminare tale durata conformemente ai criteri dell'art. 133 c.p.; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente con riferimento al principio di preclusione per ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che non sussista identità del fatto in quanto i fatti giudicati nei due procedimenti sono storicamente e materialmente diversi (diverse tipologie di bancarotta e diverse condotte oggetto dell'accertamento)
art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»
La formulazione impugnata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018): le Sezioni unite hanno poi chiarito che le pene accessorie con termine non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; di conseguenza la determinazione della durata disposta nella sentenza impugnata è illegale e va riformata
Norma richiamata come criterio obbligatorio per la concreta commisurazione della durata delle pene accessorie non fissate automaticamente dalla legge: il giudice deve motivare la durata secondo i criteri previsti (gravità, personalità, antecedenti, condotta, ragioni attenuanti/agggravanti)
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla disciplina processuale emergenziale: le parti non hanno chiesto discussione orale e la Procura generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi della norma
Cass. Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011 (Loy)
Principio di diritto secondo cui una condanna definitiva per reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale (idoneo a giustificare la mancata operatività del ne bis in idem nel caso concreto)
Cass. Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha chiarito che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, le pene accessorie indicate con termine non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il divieto di essere nuovamente processati per lo stesso fatto (ne bis in idem) richiede identità storico-naturalistica del fatto: se le condotte, gli eventi o gli elementi costitutivi sono diversi, possono sussistere distinti procedimenti anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale
- Nei reati fallimentari è essenziale valutare la specificità delle condotte contestate (tipo di bancarotta, periodo, beni/attività oggetto della distrazione) per stabilire se esista o meno identità di fatto
- La qualità di amministratore e il fatto di essere beneficiario significativo di prelievi costituiscono elementi che il giudice può valorizzare per ricavare la responsabilità in reati di bancarotta distrattiva, purché sorretti da adeguata motivazione probatoria
- Le perizie di procedimenti precedenti possono essere utilizzate come elementi probatori, ma la decisione deve motivare il nesso probatorio tra perizia, ruolo dell'imputato e benefici ottenuti; il difensore deve quindi censurare puntualmente la mancanza di correlazione probatoria se intende impugnare la decisione
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n.222/2018) e la giurisprudenza delle Sezioni unite, le pene accessorie con termine non fisso previste dall'art. 216 devono essere determinate in concreto dal giudice sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; l'illegalità della motivazione su questo punto può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e comporta annullamento limitato e rinvio
- In un'impugnazione in Cassazione è importante confrontarsi direttamente con i dati probatori valorizzati in motivazione (es. chi sono stati i beneficiari delle distrazioni); l'assenza di una risposta specifica a questi elementi rende il motivo carente e difficilmente riesce ad ottenere accoglimento
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