Cassazione Penale, Sentenza n. 47822/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mazzoni era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società "Mazzoni Auto s.r.l.", ritenuto responsabile della distrazione della somma di euro 271.162,99, corrispondente al prezzo di vendita di diverse autovetture. Ha impugnato in cassazione deducendo, primo, violazione dell'art. 649 c.p.p. per possibile ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza penale (28/06/2012) che riguardava la distrazione di dodici autovetture e, secondo, vizio di motivazione per mancata valutazione della richiesta difensiva di dichiarare la continuazione tra i reati già giudicati e quelli del presente procedimento ai sensi dell'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che i fatti del precedente giudizio (distrazione di autovetture non più in proprietà al fallimento) fossero diversi da quelli oggetto del processo attuale (distrazione di somme ricavate da vendite nel 2007-2008 di auto diverse). Ha invece accolto il secondo motivo, constatando che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di continuazione e valutare se la sentenza del 28/06/2012 riguardasse condotte relative allo stesso fallimento, con le conseguenze sulla determinazione della pena secondo l'art. 219, comma 2, n.1 legge fallimentare. Tuttavia, essendo il reato qui contestato estinto per prescrizione (calcolata al 26/12/2021), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sollevare profilo di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che non sussistesse identità di fatto tra i due procedimenti e che la questione fosse già adeguatamente motivata in sede di merito
Riferito alla disciplina della continuazione dei reati; il ricorrente aveva chiesto che i reati già giudicati fossero posti in continuazione con quelli del presente procedimento, richiesta che la Corte d'appello non aveva esaminato esplicitamente
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Norma indicata come rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio in caso di reati relativi allo stesso fallimento; la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'applicabilità di tale disciplina
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato relativamente a possibili cause di non punibilità che avrebbero potuto precludere l'annullamento senza rinvio; la Corte ha rilevato l'assenza di evidenza di tali cause e, dato che il reato era estinto per prescrizione, ha annullato senza rinvio
Massime di principio
- La contestazione di ne bis in idem richiede specificità: non basta una generica sovrapposizione di oggetti processuali, occorre dimostrare l'identità sostanziale delle condotte e degli oggetti del reato.
- Se la difesa chiede che reati giudicati in precedenza siano considerati in continuazione con quelli di un successivo procedimento, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tale istanza e motivare la propria decisione; l'omissione è motivo di cassazione.
- L'accertamento della continuazione può incidere sul calcolo della pena e sulle conseguenze processuali (art. 219 legge fallimentare): va quindi valutato con attenzione se le condotte riguardano lo stesso fallimento e la stessa vicenda economica.
- La prescrizione può rendere inutile il rinvio in Cassazione: quando il reato è estinto per prescrizione al momento della decisione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Nelle impugnazioni in cassazione è essenziale la specificità dei motivi: argomentazioni meramente reiterative o non specificamente confrontate con la motivazione di merito sono inammissibili.
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