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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16070/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha definito il giudizio con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per un fatto qualificato come detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena concordata di tre mesi e tre giorni di reclusione ed euro 622,00 di multa. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. La Corte rileva però che la censura non rientra tra quelle ammissibili nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ed è inoltre priva di specificità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della pena concordata applicata all'imputato nel giudizio di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che limita il catalogo dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena; la doglianza sulla motivazione della pena è ritenuta estranea ai motivi ammissibili

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento, relativo a fattispecie di stupefacenti di lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    presumibilmente rilevante per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende, ma nel testo non è espressamente riportato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla legge; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza che investa la motivazione sulla misura della pena, se non rientrante tra i motivi tipizzati per l'impugnazione del patteggiamento, non può essere scrutinata nel merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: deduzioni generiche o non puntualmente argomentate non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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