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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10673/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato, per quanto qui rileva, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 219 l. fall. e un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo ha lamentato un vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero in modo effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata e si risolvessero nella mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti, improponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 219 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla responsabilità per bancarotta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo generico e non confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 62 bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anche su questo punto la Corte rileva l'inammissibilità per genericità e mancato confronto con la decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi meramente assertivi o generici non sono idonei a fondare un sindacato di cassazione.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o della prova: la diversa ricostruzione dell'accaduto è irrilevante se non si indica un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se non si indica in modo puntuale l'errore argomentativo della sentenza di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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