Cassazione Penale, Sentenza n. 16338/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al narcotraffico). Il ricorrente contestava: assenza di motivazione sui "gravi indizi" per il capo 1 (art. 74), ambiguità e marginale rilevanza delle intercettazioni, mancata dimostrazione di un sodalizio strutturato e del ruolo specifico del ricorrente; difficoltà a ritenere il suo contributo concreto all'associazione; e infine la non sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) considerata la sua incensuratezza e il lavoro regolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione non apparente e logicamente coerente sia sulla sussistenza di un grave quadro indiziario rispetto al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) sia sulle esigenze cautelari (art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.), valorizzando la continuità dell'attività illecita, la persistenza dei contatti e comportamenti del ricorrente anche dopo la detenzione del capo, e il concreto rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio. Il ricorso è stato qualificato come mera diversa valutazione del merito e quindi inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti; utilizzata come capo di imputazione collegato all'attività di spaccio imputata al ricorrente
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per l'applicazione di tale fattispecie nei confronti del ricorrente
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 1, lett. a) (riqualificata)
La circostanza indicata è stata riqualificata dal Tribunale quale aggravante richiamata nell'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen., come segno di maggiore offensività dell'azione criminale
cod. pen., art. 112, comma 1, n. 4
Aggravante applicata in riqualificazione della circostanza contestata, segnalando una maggiore gravità della condotta associativa
cod. proc. pen., art. 274, lett. a) e c)
Norme sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e il concreto pericolo di reiterazione, giustificando gli arresti domiciliari
Il Tribunale ha ravvisato l'utilizzo del metodo mafioso come elemento aggravante e descrittivo della pericolosità e della struttura del sodalizio
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare non basta esprimere una diversa lettura degli elementi: è necessario indicare vizi logico-giuridici specifici nella motivazione (omissioni, travisamenti decisivi, contraddizioni) altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Intercettazioni che mostrano frequenza, stabilità dei contatti e attività continuativa, anche dopo l'arresto del capo, possono costituire elementi rafforzanti per la configurazione del reato associativo e per la sussistenza dei gravi indizi.
- Lo stato di incensuratezza e un'occupazione lavorativa non sono di per sé idonei a escludere le esigenze cautelari; il giudice valuta il complesso indiziario, il ruolo nell'organizzazione e il rischio concreto di reiterazione o di inquinamento delle prove.
- La riqualificazione di circostanze (es. aggravanti) è valutata dal giudice del merito e richiede censure puntuali per essere sindacabile in Cassazione; la Corte di legittimità non riforma il merito ma verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità è preclusa una nuova valutazione dei fatti: la parte difensiva deve concentrarsi su errori di diritto o su carenze motivazionali effettive, non su alternative interpretative del materiale probatorio.
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