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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Venezia sull’istanza presentata da MTK Gasometri Venezia S.r.l. in data 20 giugno 2025 prot. n. 2025_0316087 ai fini dell’approvazione del “Progetto Unitario Area Ex Gasometri Venezia San Francesco della Vigna” ai sensi della DGRV n. 1848 del 23 giugno 2000 della Variante approvata con D.G.R.V. n. 3658 del 25 novembre 2008 e della Variante approvata con delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 106 del 21 dicembre 2012; e conseguentemente per la condanna del Comune di Venezia a provvedere sull’istanza di cui sopra entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ai sensi dell’art 117 comma 2 c.p.a., con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Giustizia amministrativa202600410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Venezia sull'istanza del 20 giugno 2025 per l'approvazione o la revisione del Progetto Unitario dell'area ex Gasometri - San Francesco della Vigna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria dell'area ha agito ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla proposta di nuovo progetto unitario, presentata dopo un lungo confronto con le amministrazioni interessate e volta alla riqualificazione dell'area secondo la disciplina urbanistica specifica del sito. La proposta prevedeva, tra l'altro, la riduzione della superficie lorda edificabile e l'insediamento di attrezzature culturali. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso previsto dall'art. 2 l. 241/1990, chiedendo la condanna del Comune a concludere il procedimento entro un termine determinato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha contestato l'esistenza dell'obbligo di provvedere, sostenendo che la proposta riguardasse una scelta urbanistica discrezionale e una revisione di un progetto unitario già approvato, sicché la società avrebbe avuto soltanto una mera aspettativa alla modifica della disciplina dell'area e non una posizione qualificata e differenziata. L'amministrazione ha inoltre evidenziato che la proposta riduceva le superfici da asservire o cedere al Comune e destinava la nuova edificazione ad attività private, alterando gli equilibri tra funzioni private e servizi pubblici del progetto originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la società non sollecitasse l'esercizio di un potere generale di pianificazione, ma l'attuazione della disciplina urbanistica peculiare e specifica dell'area mediante un progetto unitario assimilabile a un piano attuativo o a un permesso di costruire convenzionato. La proprietà dell'area e il contenuto della disciplina urbanistica, unitamente al lungo confronto procedimentale e alla reiterazione delle istanze, attribuivano alla società un interesse qualificato e differenziato a ottenere una determinazione espressa. L'ampiezza della discrezionalità comunale e la possibile non condivisione del progetto non escludevano l'obbligo di concludere il procedimento, ma lasciavano impregiudicata la valutazione di merito dell'amministrazione, che non è obbligata ad approvare il progetto. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta comunale e delle Municipalità. La nomina del commissario ad acta non è stata disposta immediatamente: il Collegio si è riservato di valutarla, su istanza della ricorrente, in caso di persistente inadempimento. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    obbligo di provvedere con un provvedimento espresso

    L'obbligo di conclusione espressa sussiste quando il privato, titolare di un interesse qualificato e differenziato, sollecita la definizione di un procedimento relativo all'attuazione della disciplina urbanistica specifica dell'area, anche se l'amministrazione conserva ampia discrezionalità sul contenuto della decisione.

  • art. 31 c.p.a.

    presenza di istanza di parte ed obbligo a provvedere

    Il rito avverso il silenzio è esperibile quando sussistono un'istanza di parte e un obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente.

  • art. 117 c.p.a.

    condanna del Comune a provvedere entro un termine determinato

    Il giudice può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 2, commi 9-bis e 9-ter, l. 241/1990

    esercizio del potere sostitutivo

    La società ha attivato il potere sostitutivo prima di proporre il ricorso; il riferimento è riportato nella ricostruzione processuale.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di collaborazione e il dovere di interlocuzione minima dell'amministrazione derivano dalla prospettiva del buon andamento e impongono un riscontro alla richiesta del privato quando sorge una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell'ente.

Massime di principio

  • Il proprietario di un'area disciplinata da una specifica previsione urbanistica attuabile mediante progetto unitario può esperire il rito avverso il silenzio quando chieda all'amministrazione di definire il procedimento relativo all'attuazione o alla revisione di tale disciplina e disponga di un interesse qualificato e differenziato.
  • L'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente non implica l'obbligo di accogliere l'istanza: anche quando la decisione finale resta ampiamente discrezionale, il Comune deve adottare una determinazione esplicita, motivata e conclusiva.
  • La discrezionalità propria delle scelte urbanistiche generali non esclude l'obbligo di provvedere quando l'istanza riguardi la pianificazione attuativa o un progetto unitario riferito a un'area specificamente disciplinata e l'amministrazione abbia già avviato o coltivato il relativo iter.
  • Il dovere di correttezza, trasparenza e leale collaborazione impone all'amministrazione almeno un'interlocuzione procedimentale minima quando il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni della determinazione, sicché non è sufficiente negare ogni obbligo di riscontro per la sola assenza di un contenuto autoritativo predeterminato.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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