Cassazione Penale, Sentenza n. 26326/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 14/01/2022 che aveva rigettato l'opposizione alla confisca di un appartamento sito in Marina di Gioiosa Jonica, via Drusù n. 24. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria e di aver finanziato e realizzato l'immobile (mutuo, fatture per materiali, lavori di ristrutturazione) e denunciava l'illegittimità della confisca disposta nel procedimento penale contro il genero Natale Scali per mancata dimostrazione della disponibilità dell'immobile da parte di Scali e della sua natura di provento del reato; chiedeva che fosse valutata la fittizietà dell'intestazione e la ragionevolezza temporale dell'acquisizione del bene.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mera reiterazione delle questioni già proposte al giudice dell'esecuzione e per carenza della prova della legittimazione della ricorrente. È stato confermato il rigetto dell'opposizione e la confisca già disposta: il giudice ha ritenuto non provati né un titolo di proprietà trascritto anteriormente al sequestro, né la buona fede della Lucà; ha rilevato che l'immobile (o l'area) risultava catastalmente intestato al suocero Giuseppe Lucà, che non era possibile trascrivere il sequestro sul singolo immobile per mancanza di pratica edilizia e che lo Scali risultava averne la disponibilità (residenza, richieste di sospensione dello sgombero, ammissione di disponibilità «di fatto»). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma per la cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356
art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992
La norma autorizza la confisca per sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati; la Corte ha applicato il principio che la confisca può colpire beni ritenuti riconducibili al condannato e che il terzo estraneo può contrastare la misura solo dimostrando la fittizietà dell'intestazione o la propria buona fede con titolo trascritto anteriormente al sequestro
art. 667, quarto comma, codice di procedura penale
art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. (qualificazione dell'impugnazione come opposizione)
La Corte di Cassazione aveva qualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi di questa norma, rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione: l'impugnazione del terzo va quindi trattata come incidente di esecuzione/opposizione
art. 23 d.l. n. 137/2020 (referente alla requisitoria scritta del PG)
Norma procedurale che consente al Pubblico Ministero di depositare requisitoria scritta in udienza; qui il PG ha chiesto il rigetto con requisitoria scritta
menzione in giurisprudenza: confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Richiamata in giurisprudenza per indicare che, secondo orientamenti esigui, il terzo può contestare anche la mancanza dei presupposti per la confisca (es. ragionevolezza temporale); tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento restrittivo sulla legittimazione del terzo
Massime di principio
- Un terzo estraneo al procedimento penale è legittimato a impugnare misure di sequestro/confisca soltanto per far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, dimostrando la buona fede e un titolo trascritto anteriormente al sequestro
- Il terzo non può, in generale, contestare i presupposti soggettivi e oggettivi della confisca nei confronti del condannato (es. pericolosità, sproporzione tra redditi e patrimonio, provenienza del bene), salvo il più limitato orientamento giurisprudenziale contrario
- L'onere della prova grava sul terzo: deve produrre titoli idonei (atto di proprietà, trascrizione anteriore al sequestro, donazioni formali, atti notarili) e documenti probatori (contratti, trascrizioni, fatture chiaramente riferibili all'opera e al periodo), non mere dichiarazioni o prove indirette insufficienti
- La costruzione abusiva o l'assenza di pratica edilizia complica la possibilità di dimostrare titolarità o trascrizione: se il bene è catastalmente inesistente o intestato a terzi, il terzo che reclama la proprietà rischia di non poter ottenere tutela
- La prova della 'disponibilità' del bene da parte del condannato (residenza, uso continuativo, ammissioni, atti compiuti durante la latitanza) può rafforzare la presunzione di riconducibilità del bene al condannato e rendere più difficile la contestazione del terzo
- In caso di opposizione manifestamente reiterativa o carente, il giudice può dichiarare l'inammissibilità e condannare il terzo alle spese e a somme per la cassa delle ammende; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza probatoria prima di proporre impugnazioni
- Per difendersi efficacemente, il terzo dovrebbe raccogliere documentazione formale antecedente al sequestro (trascrizioni, atti notarili, contratti di compravendita o donazione, prove di finanziamento direttamente riferibili alla costruzione) e provare la buona fede e l'assenza di collegamenti con il soggetto condannato
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