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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10597/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza irrevocabile del 14/11/2015) perché la revoca si è basata sull'inadempimento dell'obbligo imposto dal giudice della cognizione (prestazione di attività lavorativa presso un ente pubblico per quattro mesi). La ricorrente deduce che l'inadempimento non è a lei imputabile poiché non ha mai avuto conoscenza della sentenza di condanna essendo rimasta contumace nel processo; deduce inoltre difetto di motivazione sul punto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo (la mancata conoscenza della sentenza e la conseguente non imputabilità dell'inadempimento) non era stato dedotto davanti al giudice dell'esecuzione: il verbale dell'udienza camerale non evidenzia che tale questione sia stata sollevata (il difensore si è limitato a chiedere il rigetto dell'istanza del PM). Perciò, applicando il principio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena quando il condannato non osserva le condizioni o gli obblighi imposti; la revoca può essere richiesta dal pubblico ministero e decisa dal giudice dell'esecuzione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di ammissibilità per il ricorso in Cassazione: non sono ammissibili motivi non proposti in precedenza (qui esteso, per giurisprudenza, anche ai ricorsi contro ordinanze emesse all'esito di incidenti di esecuzione), per cui la Corte non può esaminare questioni non sollevate al giudice di merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e la facoltà di condannare il ricorrente, in via equitativa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 9780 del 11/01/2017)

    Principio applicato: anche in tema di incidente di esecuzione il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e non sollevate al giudice di merito; l'inammissibilità non preclude la possibilità di proporre nuove istanze fondate su presupposti o motivi diversi

Massime di principio

  • In materia di esecuzione, le questioni devono essere sollevate tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione: se non vengono dedotte in sede di merito, saranno inammissibili in Cassazione per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Per contrastare una revoca della sospensione condizionale motivata da mancato adempimento di obblighi, è necessario far valere già davanti al giudice dell'esecuzione qualsiasi circostanza idonea a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (es. mancata conoscenza della sentenza, impossibilità oggettiva, cause non imputabili al condannato) e produrre le prove rilevanti
  • Il mero atto difensivo generico (es. richiesta di rigetto dell'istanza del PM senza specificare i motivi) può non essere considerato sufficiente a porre la questione in termini tali da consentirne l'esame in sede di legittimità
  • Se una questione rilevante non è stata sollevata in sede di esecuzione, la parte può valutare di proporre una nuova istanza o ricorso utilizzando i rimedi consentiti, tenendo conto che il divieto di 'ne bis in idem' non impedisce di presentare nuove richieste fondate su presupposti o motivi diversi
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la completezza e la formulazione delle censure già in fase di giudizio di esecuzione

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