Cassazione Penale, Sentenza n. 33309/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa a danno di una compagnia di assicurazione. Tre motivi principali: 1) censura per inosservanza di legge e vizio di motivazione sulla presunta tardività della querela (la difesa sosteneva che la compagnia fosse a conoscenza degli elementi di falsità già nel 2016, mentre il Tribunale aveva ritenuto tempestiva la querela presentata il 10/10/2017 contando il termine dalla ricezione della relazione investigativa del 31/08/2017); 2) difetto di motivazione e omesso esame di deduzioni difensive, con contestazione della valutazione della prova e della credibilità di testimoni; 3) errata applicazione della legge penale per non aver concesso la sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.), posto che il presunto precedente ostativo sarebbe coevo e non anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurimi motivi: 1) il primo motivo è manifestamente infondato: il termine di querela decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza certa, basata su elementi concreti, dell'evento e della responsabilità; la Corte ha ritenuto tale momento nella ricezione della relazione investigativa del 31/08/2017, che ha dato contezza sufficiente dei fatti delittuosi (anche considerando che semplici sospetti o segnalazioni non bastano); inoltre la piena conoscenza deve essere in capo ai titolari del potere di querela e non ad appendici organizzative senza poteri di rappresentanza. 2) il secondo motivo è manifestamente infondato perché la censura propone una ricostruzione alternativa del materiale probatorio senza indicare precise fratture logiche o carenze motivazionali idonee a superare il vaglio di legittimità; la Corte di merito aveva adeguatamente motivato su credibilità dei testimoni, utilizzabilità delle dichiarazioni e valutazione del danno sul veicolo. 3) il terzo motivo è inammissibile per mancata deduzione in appello: questioni non prospettate in grado d'appello non possono essere dedotte in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili preventivamente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00.
Norme richiamate
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per la riassunzione dei motivi presentati in cassazione
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata per le censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte indica che per essere ammissibile la censura deve evidenziare vizi specifici e non una mera rivalutazione del compendio probatorio
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Norma richiamata in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura adottata per il dibattimento in Cassazione)
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta in grado d'appello e pertanto non poteva essere sollevata in cassazione
artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
Principio che impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello salvo eccezioni; invocato per dichiarare inammissibile il terzo motivo
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese e alle ammende
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa e concreta, non dal primo sospetto: informazioni inconcludenti o semplici segnalazioni non interrompono i termini se non conferite da elementi che diano contezza anche degli elementi soggettivi del reato
- In cassazione non è consentita la semplice proposta di una diversa lettura del materiale probatorio: la censura deve evidenziare precise illogicità manifeste o carenze argomentative della motivazione della Corte di merito per essere ammessa
- Questioni non sollevate in grado d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili precedentemente; pertanto, vanno disciplinatamente prospettate in appello per poter essere esaminate in legittimità
- La piena conoscenza dei fatti, ai fini della decorrenza dei termini di querela, deve essere in capo ai soggetti legittimati a presentarla; comunicazioni o documenti in mano ad organi o strutture senza poteri di rappresentanza non possono essere automaticamente equiparati alla conoscenza dei titolari
- Le condanne per inammissibilità del ricorso e le ammende possono essere inflitte quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: attenzione quindi nel formulare ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente viziati
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