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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19642/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, aveva compensato le spese di lite sul presupposto del "silenzio delle parti". Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario la regola è la condanna alle spese secondo soccombenza, anche virtuale, salvo gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in sentenza; con il secondo si deduceva, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe fondato la compensazione su un presunto silenzio delle parti, interpretabile come assenza di una domanda specifica sul punto; con il terzo si lamentava, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la motivazione meramente apparente della decisione sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere regolate in base alla soccombenza virtuale, valutata in relazione agli originari motivi di opposizione e secondo il principio di causalità, considerando l'intera vicenda processuale. Ha inoltre ricordato che la compensazione delle spese è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina delle spese processuali.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, salvo gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per la denuncia di motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata applicando il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo agli originari motivi di lite e all'intera vicenda processuale.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce eccezione alla regola della soccombenza e richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza.
  • Una compensazione delle spese fondata sul mero "silenzio delle parti" è illegittima se non sorretta da una specifica e adeguata motivazione e se non rispetta il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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