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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16025/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse nuova, non proposta in appello e non rientrante tra le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili nel grado precedente. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare per il reato di omicidio stradale in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione dell'art. 589-bis, comma 7, c.p. e la contraddittorietà/illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista da tale disposizione. La Corte ha però rilevato che la questione era stata sollevata per la prima volta in cassazione e non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché non poteva essere esaminata in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.

    Richiamato come norma in concorso con il delitto contestato, senza specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 589-bis c.p.

    Indicata quale fattispecie di omicidio stradale contestata; il ricorso mirava al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal comma 7.

  • art. 589-ter c.p.

    Richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 589-bis, senza ulteriore approfondimento nella decisione.

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento della relativa attenuante; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura era nuova in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Letto in combinato disposto con l'art. 609, comma 2, c.p.p., per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 609, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di cassazione ai soli motivi di ricorso consentiti.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Utilizzato insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per fondare la preclusione alla proposizione in cassazione di questioni non devolute al giudice di appello.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere esaminate questioni che, pur deducibili, non siano state devolute al giudice di appello con i motivi di gravame, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • Il controllo di legittimità è circoscritto ai motivi consentiti e non può trasformarsi in una prima sede di esame di censure mai sottoposte al giudice di merito.
  • La mancata deduzione in appello di una questione impedisce di dolersi in cassazione del difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su quel punto, poiché il giudice di appello non era tenuto a pronunciarsi.
  • La proposizione per la prima volta in cassazione di una richiesta di riconoscimento di attenuante integra un motivo inammissibile quando la relativa questione non sia stata introdotta nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni stradali
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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