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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24134/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti, secondo l'ente previdenziale, alla gestione separata commercianti, relativi ai redditi prodotti nel periodo gennaio-dicembre 2008, per un importo di Euro 9.863,83. Il destinatario dell'atto aveva ottenuto nei gradi di merito l'annullamento dell'avviso, perché la Corte d'appello aveva ritenuto maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999: secondo i giudici di merito, l'ente avrebbe dovuto iscrivere a ruolo il credito entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, disposto il 23 dicembre 2011, e non nel gennaio 2016. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo che il giudice dell'opposizione non potesse limitarsi a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma dovesse comunque esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura sull'interpretazione dell'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 e ha affermato che, quando il giudice dell'opposizione alla cartella o all'avviso di addebito ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può fermarsi a tale rilievo formale, dovendo invece accertare nel merito se il credito previdenziale sia effettivamente dovuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, l'eventuale illegittimità formale dell'iscrizione a ruolo non esaurisce il sindacato del giudice dell'opposizione, che deve comunque verificare la sussistenza sostanziale del credito dell'ente.
  • L'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito si atteggia, per il profilo del merito del credito, secondo logiche analoghe all'opposizione a decreto ingiuntivo: l'accertamento della irregolarità del titolo di riscossione non impedisce la decisione sulla debenza della somma.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria dopo aver ravvisato un vizio della riscossione, la decisione è censurabile per violazione della disciplina applicabile alla riscossione coattiva dei crediti previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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