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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37651/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato per due episodi di concorso in rapina aggravata e un episodio di concorso in furto aggravato, commessi tra il 19 ottobre 2018 e il 12 marzo 2019. I motivi di ricorso riguardavano: 1) asserita violazione di legge e vizio di motivazione in tema di retroattività della legge penale più sfavorevole e di commisurazione della pena, sostenendosi che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio e avesse contraddittoriamente valorizzato elementi negativi del fatto pur riconoscendo le attenuanti generiche; 2) erronea esclusione dell'attenuante della collaborazione ex art. 625-bis c.p., assumendo che bastasse un contributo probatorio rafforzativo e non fosse necessario consentire l'individuazione di un complice ignoto; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., deducendo che nei fatti di rapina non vi fossero lesioni o danni fisici alle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata considerata congrua e non illogica, la pena applicata non è stata ritenuta illegale né contrastante con l'art. 2 c.p., la graduazione della pena è stata ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; quanto all'art. 62 n. 4 c.p., è stato ribadito che nel furto e nella rapina il danno di speciale tenuità va valutato complessivamente, considerando anche il pregiudizio alla persona offesa e la natura plurioffensiva della rapina; infine, l'art. 625-bis c.p. non era applicabile perché il complice era già stato individuato e le indicazioni dell'imputato avevano al più rafforzato la prova, senza consentirne l'individuazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute manifestamente infondate perché non scalfivano la congrua motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2 cod. pen.

    Non è stata ravvisata alcuna applicazione di pena illegale o contrasto con il principio di retroattività della legge penale più favorevole/sfavorevole in relazione al regime sanzionatorio vigente al tempo del fatto.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione non illogica.

  • art. 625-bis cod. pen.

    "abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare"

    L'attenuante presuppone un contributo causale all'individuazione dei correi o dei soggetti che hanno gestito la cosa sottratta; non basta un mero rafforzamento del compendio probatorio.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata tenendo conto, nei reati contro il patrimonio e in particolare nella rapina, dell'intera offensività del fatto, inclusi gli effetti sulla persona offesa, non solo del valore del bene sottratto.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresa la scelta della pena base e la determinazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena irrogata si colloca in un quadro congruo e non manifestamente illogico.
  • Non integra violazione del principio di legalità o dell'art. 2 c.p. la pena applicata secondo il regime vigente al momento della consumazione del fatto, ove non sia individuabile un trattamento sanzionatorio più favorevole effettivamente applicabile.
  • L'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 625-bis c.p. presuppone che l'apporto dell'imputato consenta l'individuazione dei correi o dei soggetti che hanno occultato o ricevuto la cosa sottratta; il mero rafforzamento della prova contro un soggetto già individuato non è sufficiente.
  • Nel delitto di rapina, ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non basta il modesto valore del bene sottratto: occorre valutare complessivamente anche la lesione della libertà e dell'integrità fisica o morale della persona offesa, in ragione della natura plurioffensiva del reato.
  • Nel furto, la speciale tenuità del danno non può essere affermata in astratto sul solo valore economico del bene, dovendosi considerare anche gli ulteriori pregiudizi concretamente derivati alla persona offesa, come le conseguenze pratiche della sottrazione di documenti o strumenti di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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