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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26094/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2009, emesso all'esito di un'indagine finanziaria su rapporti bancari intestati al contribuente. L'Ufficio aveva chiesto chiarimenti sui versamenti e sui prelevamenti, e il contribuente aveva trasmesso memorie e documentazione; dopo ulteriori richieste di spiegazioni e documenti, l'Amministrazione aveva comunque emesso l'accertamento. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente per due ragioni: mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni e mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. La CTR aveva confermato tale impostazione, ritenendo che il termine dovesse essere sempre concesso qualunque fosse la modalità del controllo. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000: secondo la ricorrente si trattava di accertamento a tavolino, svolto in costante contraddittorio documentale con il contribuente, e non era necessario un processo verbale conclusivo né il termine dilatorio previsto per accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non per gli accertamenti cd. a tavolino, salvo le particolari ipotesi dei tributi armonizzati e sempre nei limiti in cui sia dedotta in concreto una lesione del diritto di difesa. Nel caso concreto la CTR aveva erroneamente assimilato un controllo documentale e finanziario svolto presso l'Amministrazione a un accesso presso la sede del contribuente, pretendendo anche la necessaria emissione di un processo verbale di contestazione. Inoltre non aveva spiegato quale pregiudizio concreto al diritto di difesa fosse derivato dalla mancata osservanza del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti a tavolino. La sua inosservanza determina nullità dell'atto solo nelle ipotesi in cui il contraddittorio endoprocedimentale sia dovuto secondo i presupposti individuati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto come principio fondamentale, ma non in termini assoluti e formali; può subire restrizioni in base a effettività e proporzionalità e, nel settore tributario, non investe l'attività istruttoria dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo agli accertamenti scaturiti da accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali del contribuente; non può essere automaticamente esteso agli accertamenti fondati su controlli documentali o finanziari svolti presso l'Ufficio.
  • Negli accertamenti a tavolino, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non comporta di per sé invalidità dell'atto, salvo specifiche ipotesi in cui il contribuente alleghi e dimostri in concreto quale difesa utile gli sia stata preclusa.
  • La pretesa invalidità di un atto per violazione di regole procedimentali è ammissibile solo se la parte deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non basta lamentare un vizio meramente formale o astratto del procedimento.
  • Il processo verbale di chiusura delle operazioni non è un passaggio necessario in ogni forma di accertamento fiscale, ma solo nelle ipotesi in cui la normativa e la natura dell'attività ispettiva ne rendano necessaria la redazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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