Cassazione Penale, Ordinanza n. 19770/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia formalmente depositata dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 455 c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, un vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la sentenza non avrebbe considerato che egli, sin dall'inizio, per corroborare la propria versione alternativa dei fatti, aveva chiesto la visione delle telecamere presenti in Piazza Garibaldi e che, inoltre, metà delle banconote contestate non sarebbero state false. Successivamente, con atto depositato via PEC il 26 febbraio 2026, l'imputato ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
È il titolo di reato per il quale la condanna in appello è stata confermata; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della norma.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame e chiude il giudizio di legittimità senza esame del motivo dedotto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
- Quando il ricorso viene rinunciato dopo la proposizione, la Corte non entra nel merito della censura motivazionale proposta contro la sentenza di merito.
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