Cassazione Civile, Ordinanza n. 16020/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex controllore di volo che chiedeva il riconoscimento, ai fini pensionistici, della maggiorazione di un terzo dell'anzianità contributiva per il periodo di servizio prestato presso l'Aeronautica Militare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la locuzione "servizio prestato" indicasse il servizio effettivo e non comprendesse le maggiorazioni figurative. La Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, valorizzando il fatto che l'interessato avesse ottenuto dal Ministero della Difesa la costituzione della posizione assicurativa comprensiva degli aumenti figurativi e ritenendo applicabili l'art. 8 della L. n. 665/1996, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 149/1997 e l'art. 5, comma 1, della L. n. 248/1990, con conseguente diritto alla maggiorazione. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge: secondo il ricorrente, la maggiorazione figurativa prevista dalle norme richiamate spetterebbe solo al militare che cessi dal servizio avendo già maturato il diritto a pensione; quindi, nel caso di passaggio all'ENAV prima della maturazione del diritto, "servizio prestato" va inteso come servizio effettivo e non come servizio utile, con esclusione del beneficio invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per il dipendente dell'Aeronautica Militare transitato all'ENAV prima della maturazione del diritto a pensione, non spetta ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS l'aumento figurativo della contribuzione previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 1092/1973; i periodi figurativi non sono tuttavia inutili, perché rilevano per la liquidazione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 124 del medesimo decreto. La Corte ha inoltre richiamato le decisioni della Corte dei conti e la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2018, che ha escluso l'illegittimità del diverso trattamento rispetto a chi cessi dal servizio dopo aver maturato il diritto a pensione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
regola la costituzione della posizione assicurativa per il personale interessato e prevede un'indennità una tantum; non consente, nel caso del transito all'ENAV prima della pensione, il riconoscimento dell'aumento figurativo ai fini della posizione assicurativa presso l'INPS.
richiamato come norma invocata dalla Corte d'appello per riconoscere il beneficio, ma la Cassazione ne esclude l'applicazione nel senso favorevole al lavoratore nel caso di specie.
art. 5 L. n. 248/1990
insieme al d.lgs. n. 149/1997 è stato invocato per fondare la maggiorazione di un terzo del servizio, ma la Cassazione ne esclude l'applicabilità al caso di transito prima della maturazione del diritto a pensione.
richiamato quale base normativa della maggiorazione figurativa, ma interpretato dalla Corte nel senso che il beneficio non spetta a chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio.
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione interpretativa/connessa al sistema, senza una specifica autonoma ratio esplicitata nel testo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
secondo la giurisprudenza richiamata, l'aumento figurativo della contribuzione non spetta al dipendente transitato all'ENAV prima della pensione ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale ha escluso che il diverso trattamento tra chi matura e chi non matura il diritto a pensione integri disparità costituzionalmente illegittima.
Massime di principio
- Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, la maggiorazione figurativa della contribuzione riconosciuta per i servizi prestati nell'Aeronautica Militare non spetta al dipendente che sia transitato all'ENAV prima di aver maturato il diritto a pensione.
- La locuzione normativa riferita al "servizio prestato" deve essere letta, nel sistema applicabile, in coerenza con il criterio del servizio effettivo e non come comprensiva in via automatica di ogni maggiorazione figurativa ai fini pensionistici.
- I periodi di contribuzione figurativa maturati nell'Aeronautica non restano privi di effetto: essi rilevano per il diverso beneficio dell'indennità una tantum previsto dalla disciplina di settore.
- Il diverso trattamento tra chi cessa dal servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e chi invece transita ad altro ente prima di tale momento non viola di per sé il principio di uguaglianza, poiché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
- Quando la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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