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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19796/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il procedimento riguarda l'applicazione ad una persona sottoposta a sorveglianza particolare del regime previsto dall'art. 14-bis ord. pen. Il Tribunale di Sorveglianza, in parziale accoglimento del reclamo, ha rideterminato in quattro mesi la durata della misura. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 14-bis ord. pen., sostenendo che, poiché la norma non prevede una durata minima, la misura avrebbe potuto essere fissata in un tempo inferiore. La censura mirava quindi a ottenere una diversa quantificazione della durata della sorveglianza particolare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e coerente sulla durata della misura, valorizzando la personalità del detenuto e il comportamento tenuto, e aveva correttamente bilanciato le esigenze che il regime di sorveglianza deve tutelare. La Corte ha aggiunto che il ricorso chiedeva una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14-bis ord. pen.

    La durata del regime di sorveglianza particolare è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base degli elementi concreti, e la sua determinazione è censurabile in cassazione solo per effettivi vizi di legittimità; non è consentito sollecitare una mera diversa quantificazione della durata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di sorveglianza particolare, la determinazione della durata della misura costituisce apprezzamento di merito, purché sorretto da motivazione adeguata e coerente con la personalità del soggetto e con il suo comportamento.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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