Cassazione Civile, Ordinanza n. 19695/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente veterinario di secondo livello, alle dipendenze di un'azienda sanitaria provinciale, aveva svolto prima l'incarico di responsabile di un settore veterinario e poi quello di direttore di un'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria. Ha chiesto il pagamento della maggiorazione retributiva prevista dall'art. 39, commi 9 e 10, del CCNL dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. 8 giugno 2000, sostenendo che gli incarichi conferiti gli avessero attribuito funzioni comprensive di più strutture complesse e un livello di complessità e autonomia tale da rendergli spettante l'emolumento. La Corte d'appello aveva però ritenuto, da un lato, che l'area dipartimentale diretta non fosse equiparabile a un dipartimento con poteri di sovraordinazione sulle strutture interne, ma solo una unità operativa complessa con funzioni di coordinamento; dall'altro, che per il precedente incarico di responsabile mancasse la prova dei compiti concretamente svolti, poiché l'atto di conferimento non li specificava. Nel ricorso per cassazione il dirigente denunciava violazione degli artt. 26, 27, 39 e 40 del CCNL e di atti amministrativi e circolari regionali, sostenendo che la corretta lettura della disciplina organizzativa e degli atti aziendali avrebbe dimostrato la coincidenza delle funzioni svolte con quelle del direttore di dipartimento e, comunque, la spettanza della maggiorazione anche per gli incarichi di fatto comprensivi di più strutture complesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione in fatto dei provvedimenti aziendali e dei compiti svolti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o di un vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti. Quanto al secondo motivo, ha affermato che non è denunciabile in cassazione, come violazione di legge, la violazione di circolari e atti amministrativi privi di forza normativa; inoltre, anche l'interpretazione di atti unilaterali e provvedimenti amministrativi è giudizio di fatto riservato al merito, censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o motivazione illogica. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 26, 27, 39 e 40 CCNL 1998/2001 dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
La Corte non entra nel merito della pretesa sostanziale, ma rileva che il ricorrente non ha censurato correttamente l'interpretazione della disciplina contrattuale e ha invece sollecitato una rivalutazione dei fatti e degli atti aziendali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
La violazione dei canoni ermeneutici va specificamente dedotta indicando in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura possibile degli atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o degli atti compiuta dal giudice di merito.
- L'interpretazione degli atti negoziali, degli atti unilaterali e dei provvedimenti amministrativi è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione non logicamente sostenibile.
- La denuncia di violazione delle regole interpretative richiede una critica puntuale e in iure, non la semplice contrapposizione di una lettura alternativa o più favorevole alla parte ricorrente.
- Le circolari e i pareri amministrativi non hanno valore normativo e la loro asserita violazione non integra, di per sé, un vizio di violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
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