Cassazione Civile, Ordinanza n. 23446/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio locatizio introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per ottenere il rilascio di locali a uso commerciale e il pagamento di somme asseritamente dovute. Nel corso del primo grado fu chiamato in causa l'ente proprietario dell'immobile; all'esito, il Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione e condannò la ricorrente al pagamento di una somma di denaro. La ricorrente propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale dell'art. 327 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 69/2009, e computando la scadenza al 23 luglio 2014. Con il ricorso per cassazione, la parte sosteneva che invece dovesse applicarsi il termine lungo annuale, perché il primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009; conseguentemente, al termine annuale andava aggiunta la sospensione feriale di 46 giorni allora vigente, con la conseguenza che l'appello depositato il 10 marzo 2015 sarebbe stato tempestivo. La ricorrente deduceva inoltre che il rito locatizio non escludeva di per sé la sospensione feriale, la quale dipende dalla natura della controversia e non dalla mera specialità del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso depositato il 12 settembre 2008, trovava applicazione il testo originario dell'art. 327 c.p.c., con termine lungo annuale, non la novella del 2009. Ha poi rilevato che, per le sentenze pubblicate nel 2014, alla durata annuale si aggiungeva ancora la sospensione feriale di 46 giorni, poiché la riduzione a 31 giorni è entrata in vigore solo dall'agosto 2015. Ne è derivato che il termine d'impugnazione scadeva l'11 marzo 2015 e che l'appello depositato il 10 marzo 2015 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 si applica il testo originario con termine annuale per impugnare; la novella che riduce il termine a sei mesi opera solo per i giudizi introdotti successivamente alla data indicata dalla disciplina transitoria.
art. 46, comma 17, d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69
Ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo, ma la modifica non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009.
art. 58, comma 1, d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69
La norma transitoria delimita l'applicazione temporale della novella al solo primo grado instaurato a decorrere dal 4 luglio 2009.
Il deposito del ricorso introduttivo rileva, nei giudizi instaurati con ricorso, ai fini dell'individuazione della pendenza della lite e quindi del regime temporale applicabile.
La sospensione feriale dei termini si applica anche nel caso esaminato; la sua esclusione non dipende dal solo rito, ma dalla natura della controversia.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
La riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni produce effetti solo dall'agosto 2015, non per le impugnazioni relative a sentenze pubblicate nel 2014.
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato prima della data di efficacia della riforma dell'art. 327 c.p.c., il termine lungo per proporre impugnazione resta quello annuale del testo originario, non quello semestrale introdotto successivamente.
- Nei giudizi introdotti con ricorso, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria rileva la data di deposito del ricorso introduttivo, perché essa segna la pendenza della lite.
- La sospensione feriale dei termini processuali continua ad aggiungersi al termine lungo annuale per le sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della riduzione a 31 giorni; la nuova durata più breve non opera retroattivamente.
- L'esclusione della sospensione feriale non deriva automaticamente dal rito speciale applicato alla controversia, ma va verificata in relazione alla natura sostanziale della lite.
- Se l'appello è proposto entro il termine annuale più la sospensione feriale applicabile ratione temporis, la declaratoria di tardività è errata e la sentenza di inammissibilità deve essere cassata con rinvio.
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